Sentenza del 11/06/2015 n. 720 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Imposta di successione - determinazione del presupposto - coacervo - rilevanza delle donazioni intervenute in periodo di non vigenza del tributo - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo considerare, nel calcolo dell'imposta di successione e della franchigia, anche le donazioni anteriori effettuate in un periodo di non vigenza del tributo, poiché il meccanismo del coacervo era già previsto dall'art. 8 del D.lgs. 346/1990. La data in cui la donazione è stata effettuata non esclude quindi, di per sé, la sua rilevanza ai fini del calcolo complessivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del presupposto imponibile dell'imposta di successione e, in particolare, il coacervo tra i beni ereditati e le donazioni effettuate in precedenza tra il defunto e l'erede. Il ricorrente contestava che potessero essere conteggiate anche donazioni intervenute durante un periodo in cui l'imposta di successione non era vigente. La tesi accolta è invece che tali donazioni rilevino ai fini della ricostruzione complessiva dei trasferimenti e della determinazione del valore sul quale applicare la franchigia, secondo la logica della collazione civilistica.
Norme richiamate
Art. 8 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni)
La disposizione è stata interpretata nel senso che, ai fini della determinazione dell'imposta di successione e della franchigia, occorre considerare il valore complessivo dei trasferimenti rilevanti, includendo anche le donazioni precedenti mediante il meccanismo del coacervo.
Art. 737 del Codice civile
La disciplina della collazione è richiamata quale espressione del principio per cui le donazioni effettuate dal defunto a favore degli eredi possono essere ricomprese nella ricostruzione complessiva dell'asse e dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'imposta di successione, le donazioni precedentemente ricevute dallo stesso beneficiario possono rilevare per determinare il valore complessivo dei trasferimenti e l'eventuale franchigia applicabile.
- Il fatto che una donazione sia stata effettuata durante un periodo in cui l'imposta di successione non era vigente non comporta automaticamente la sua irrilevanza ai fini del coacervo.
- Occorre distinguere tra il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, normalmente collegato all'apertura della successione, e gli elementi patrimoniali precedenti utilizzati per calcolare correttamente imponibile e franchigia.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire tutte le donazioni tra il defunto e l'erede, verificandone data, valore, natura e disciplina applicabile, poiché il trattamento può dipendere anche da eventuali modifiche normative e dalla giurisprudenza vigente.
- La rilevanza delle donazioni ai fini fiscali non implica necessariamente che esse siano nuovamente tassate come trasferimenti autonomi: possono essere utilizzate per determinare la base complessiva e la franchigia applicabile alla successione.
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