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Sentenza

Sentenza del 12/12/2016 n. 6636 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tassa automobilistica - Veicoli oggetto di "leasing" stipulati dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016 - Soggetto passivo del tributo - Proprietario - Estensione del rapporto tributario all'utilizzatore - Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 - Vincolo di solidarietà passiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica per veicoli concessi in leasing con contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016. La questione era se il tributo dovesse essere richiesto esclusivamente al proprietario del veicolo oppure anche all'utilizzatore del leasing. È stato interpretato l'art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 nel senso che, durante la vigenza del contratto, proprietario e utilizzatore sono obbligati in solido.

La decisione

La pretesa tributaria può essere rivolta dalla Regione indifferentemente al proprietario oppure all'utilizzatore del veicolo, senza necessità di agire prima contro uno specifico soggetto. Il vincolo di solidarietà passiva consente all'Ente di ottenere da ciascuno il pagamento integrale della tassa, restando poi possibili i rapporti interni di rivalsa tra gli obbligati. Nel testo fornito non sono indicati i nominativi delle parti né l'esito formale del dispositivo, ma il principio affermato è favorevole alla legittimità della richiesta regionale nei confronti di entrambi.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 2, legge n. 99 del 2009

    Nel testo è richiamato come fondamento dell'estensione del rapporto tributario all'utilizzatore del veicolo in leasing.

    Per i contratti di leasing stipulati dopo il 15 agosto 2009 e prima del 1° gennaio 2016, la norma rende proprietario e utilizzatore obbligati in solido al pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di vigenza del contratto.

  • Art. 1294 del codice civile

    Sussiste vincolo di solidarietà passiva.

    In presenza di più debitori obbligati per la medesima prestazione, ciascuno può essere richiesto dell'intero pagamento, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.

Massime di principio

  • Per i leasing automobilistici stipulati nel periodo indicato, la Regione può chiedere il pagamento della tassa automobilistica sia al proprietario-finanziatore sia all'utilizzatore.
  • La solidarietà passiva consente all'Ente impositore di scegliere il debitore cui rivolgersi, senza dover rispettare un ordine di preventiva escussione.
  • Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati estingue il debito verso la Regione anche per l'altro, ferma restando la possibilità di regolare internamente la ripartizione dell'onere.
  • La data di stipula del contratto di leasing è determinante: il principio esposto riguarda esclusivamente i contratti successivi al 15 agosto 2009 e anteriori al 1° gennaio 2016.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la data del contratto, la vigenza del leasing nel periodo d'imposta e l'eventuale disciplina normativa applicabile al periodo considerato.

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