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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 416 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2011, contestando la validità della sottoscrizione, il recupero di maggiori ricavi derivanti dai canoni di locazione, la qualificazione come sopravvenienza attiva della parte di debito estinta dal socio N. P. e la detrazione di 28.000 euro di IVA relativa a una fattura di acconto per l'acquisto di immobili. L'Agenzia ha difeso l'accertamento e ha chiesto, in via incidentale, il recupero integrale delle somme relative alla rettifica dei canoni e ulteriori contestazioni sulla sopravvenienza attiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale della società sui punti principali. Ha ritenuto valido l'avviso, poiché la sottoscrizione da parte di un funzionario non dirigente è sufficiente se il soggetto è capo dell'ufficio o funzionario delegato. Ha confermato l'assoggettamento a IVA dei canoni di locazione periodici, anche se non ancora pagati, e il recupero dell'IVA di 28.000 euro, non essendo stata provata l'effettività del preliminare e del pagamento dell'acconto. Quanto al debito originario di 6.797.372 euro, ha riconosciuto come non imponibile solo la quota di 2.281.935,70 euro, corrispondente al diritto di regresso del socio che aveva effettuato i pagamenti; la differenza di 4.515.436,30 euro è stata qualificata come sopravvenienza attiva imponibile, emersa nell'esercizio 2011. È stato invece respinto l'appello incidentale dell'Agenzia sulla rettifica dei canoni, poiché la sola differenza rispetto al canone applicato a una società terza non bastava a dimostrare l'occultamento di ricavi e l'avviso non indicava adeguati parametri di rettifica. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La validità della sottoscrizione non richiede necessariamente la qualifica dirigenziale: è sufficiente la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario della carriera direttiva, quale un funzionario di terza area, debitamente delegato.

  • Art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina della sottoscrizione degli avvisi in materia di IVA rinvia implicitamente alle regole previste dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Le prestazioni di servizi periodiche o continuative, comprese le locazioni immobiliari effettuate nell'esercizio d'impresa verso corrispettivo superiore a 50 euro, si considerano effettuate secondo il momento fiscale previsto dalla norma, indipendentemente dall'effettivo pagamento del canone.

  • Art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    La fatturazione anticipata può anticipare il momento di effettuazione dell'operazione limitatamente all'importo fatturato, ma presuppone l'effettività dell'operazione e, nel caso di un acconto immobiliare, la prova della stipulazione o della previsione dell'acconto nel preliminare.

  • Art. 55, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La sopravvenuta insussistenza di una passività precedentemente iscritta costituisce sopravvenienza attiva imponibile nell'esercizio in cui la liberazione dal debito emerge con certezza in bilancio.

  • Artt. 1203, n. 3, e 1299 c.c.

    Il condebitore solidale che estingue il debito può surrogarsi nei diritti del creditore e chiedere agli altri condebitori la rispettiva quota. Pertanto, la parte del debito estinta da un terzo ma ancora rimborsabile dalla società non costituisce un arricchimento definitivo e non è imponibile come sopravvenienza attiva.

  • Art. 109 TUIR

    La norma disciplina l'imputazione temporale e la deducibilità dei componenti del reddito d'impresa; nel caso concreto, la contestazione dell'Agenzia è stata ritenuta non pertinente perché riguardava principalmente l'esistenza di una sopravvenienza attiva.

  • Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 147/2015

    Per le operazioni tra società residenti in Italia non si applica automaticamente il criterio del valore normale previsto per le transazioni infragruppo internazionali; la rettifica deve essere fondata su elementi concreti e adeguatamente motivati.

Massime di principio

  • La mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario non determina da sola la nullità dell'avviso: occorre verificare se il sottoscrittore fosse il capo dell'ufficio o un funzionario appartenente alla carriera direttiva munito di delega.
  • Per le locazioni immobiliari periodiche soggette a IVA, l'obbligo IVA può sorgere secondo il momento di effettuazione previsto dalla legge anche prima dell'incasso effettivo dei canoni; la mancata riscossione non esclude automaticamente l'imposta.
  • La fattura di acconto consente la detrazione IVA solo se l'operazione sottostante è effettiva e adeguatamente documentata. In presenza di contestazioni, il contribuente deve provare il preliminare, la previsione dell'acconto e il pagamento o la concreta movimentazione finanziaria.
  • Quando un terzo estingue un debito della società ma conserva un diritto di regresso, la quota corrispondente non rappresenta una sopravvenienza attiva imponibile, perché la passività non è definitivamente venuta meno. È imponibile soltanto la parte realmente liberata senza obbligo di restituzione.
  • La sopravvenienza attiva derivante dall'insussistenza di una passività va tassata nell'esercizio in cui tale insussistenza diventa certa e risulta dal bilancio, anche se l'accordo o i pagamenti originari risalgono a un esercizio precedente.
  • Nelle operazioni tra società italiane collegate, la sola differenza tra il canone applicato a società diverse non basta a dimostrare ricavi occultati o un canone non congruo. L'Amministrazione deve indicare criteri, parametri e caratteristiche oggettive dei beni che giustificano la rettifica.
  • La ripartizione dei pagamenti effettuati da un coobbligato tra più società deve essere provata documentalmente; in assenza di prova certa sull'autore dei pagamenti, non è possibile imputare automaticamente alla singola società l'intero importo.

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