Cassazione Penale, Sentenza n. 26947/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP del 17/04/2024 che aveva rigettato la sua istanza volta alla dichiarazione di inefficacia/retrodatazione della misura cautelare adottata per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). L'impugnazione chiedeva la retrodatazione della decorrenza della misura sulla base della presunta identità o riconducibilità degli elementi fattuali e investigativi tra procedimenti diversi; il Tribunale di Catanzaro aveva invece dichiarato inammissibile l'appello de libertate per genericità e per mancata indicazione e prova delle condizioni che consentono la retrodatazione ai sensi dell'art. 297 co. 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per genericità e pedissequa reiterazione delle doglianze già svolte in sede di appello cautelare, senza confronto critico con il provvedimento impugnato. Ha richiamato il principio che la retrodatazione della misura cautelare richiede la sussistenza delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297 co. 3 c.p.p. e che incombe alla parte l'onere di provarne la sussistenza e la desumibilità dagli atti. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'appello ex artt. 309-310 c.p.p. (appello de libertate). Richiama il corrett o iter e i presupposti formali per la proposizione dell'appello cautelare.
art. 297 co. 3 cod. proc. pen.
Stabilisce i casi in cui è ammessa la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare (concorso formale di reati, reato continuato, o connessione teleologica limitata ai casi in cui reati sono commessi per eseguirne altri); la Corte ha interpretato che la retrodatazione richiede la prova della sussistenza di tali condizioni e della desumibilità degli elementi già al momento della prima ordinanza.
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alla detenzione, traffico e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; costituiscono i delitti contestati nell'ordinanza impugnata.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale per gli adempimenti a carico della cancelleria in caso di declaratoria di inammissibilità e relative conseguenze amministrative (trasmissione degli atti).
Massime di principio
- Un ricorso (o appello de libertate) non può limitarsi a ripetere genericamente le stesse doglianze già proposte: deve indicare specificamente i punti della decisione impugnata e svolgere una critica argomentata.
- La Corte verifica soltanto la presenza di un apparato logico-argomentativo non manifestamente illogico nel provvedimento impugnato; non è ammessa una rivalutazione piena dell'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito.
- Chi chiede la retrodatazione della misura cautelare in presenza di più provvedimenti cautelari ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 297 co. 3 c.p.p. (concorso formale, continuazione, o connessione teleologica) e che gli elementi giustificativi erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza (es. informativa finale o note di P.G.).
- Motivi generici o pedissequamente reiterativi rispetto a precedenti gradi sono inammissibili e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche (es. Cassa delle ammende).
- In presenza di contestazioni a catena tra procedimenti, la documentazione probatoria inserita nel fascicolo del primo procedimento deve essere chiaramente richiamabile/dimostrabile per consentire la retrodatazione.
Testo integrale
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