Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6268/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza con cui il GIP aveva escluso le amministrazioni dallo status di parte civile nel processo a carico di Paviglianiti e Mustafà. Sostenevano che l'ordinanza fosse abnorme e violativa dell'art. 444, comma 2, c.p.p., poiché in relazione a Mustafà la richiesta di applicazione della pena era sopravvenuta dopo la costituzione di parte civile e, per Paviglianiti, le amministrazioni non avevano ricevuto la notifica del decreto di giudizio immediato e quindi non avevano potuto costituirsi tempestivamente. I ricorrenti lamentavano altresì che non ricorressero i presupposti di cui agli artt. 81 e 82 c.p.p. per l'esclusione delle parti civili

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile sia sempre e definitivamente inoppugnabile: una volta esclusa la persona offesa dal processo di primo grado essa non è più parte del processo e quindi non ha legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro quell'ordinanza. La Corte ha precisato che la limitazione dei motivi di impugnazione prevista per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti riguarda solo le statuizioni che riflettono l'accordo tra PM e imputato, mentre sono estranee a tale limitazione le statuizioni relative alle parti civili e alle spese. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tuttavia la Corte ha ritenuto di non applicare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La limitazione dei motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti riguarda solo le parti della decisione che riflettono l'accordo processuale tra PM e imputato; non si estende alle statuizioni ulteriori quali l'ammissione o l'esclusione delle parti civili e la rifusione delle spese

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • artt. 81 e 82 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti come possibili fondamenti di esclusione delle parti civili; la Corte osserva tuttavia che nel caso in esame l'ordinanza di esclusione è intervenuta e l'orientamento della giurisprudenza rende inoppugnabile tale ordinanza

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 4, n. 6538 del 9/1/2018 (Calderan); Sez. U, n. 12 del 19/05/1999 (Pediconi); Sez. 6, n. 2329 del 7/01/2015 (C.)

    Precedenti che affermano il principio secondo cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è definitivamente inoppugnabile e che distinguono tra impugnabilità delle statuizioni che attengono all'accordo di patteggiamento e quelle che sono ulteriori (es. ammissione/esclusione della parte civile, rifusione spese)

Massime di principio

  • L'ordinanza di esclusione della parte civile pronunciata in sede dibattimentale è generalmente definitamente inoppugnabile: la persona offesa esclusa non ha legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro tale ordinanza
  • La limitazione delle impugnazioni nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) riguarda solo le parti della decisione che rispecchiano l'accordo tra PM e imputato; le statuizioni relative alle parti civili e alle spese restano al di fuori di tale limitazione
  • Se si ritiene ingiusta l'esclusione della parte civile, il rimedio deve essere esperito nei modi e nei tempi processuali adeguati (ad es. impugnazione congiunta dell'imputato o azioni nelle fasi processuali utili), perché un'impugnazione tardiva autonoma da parte della persona esclusa può risultare inammissibile
  • La mancata notifica di atti (es. decreto di giudizio immediato) può giustificare una costituzione in un momento successivo, ma non garantisce automaticamente la possibilità di impugnare separatamente l'ordinanza che ha escluso la parte civile
  • In situazioni analoghe è fondamentale operare tempestivamente per la costituzione di parte civile e per la tutela dei diritti processuali, nonché valutare l'albero delle impugnazioni possibili prima della perdita dello status di parte

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.