Sentenza n. 15826/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della nota assunta dalla DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0037277.17-10-2025 notificata in data 17 ottobre 2025; b) del Decreto Dirigenziale adottato dal Direttore Generale della DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0037965.22-10-2025, pubblicato in data 22 ottobre 2025 sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed i suoi “Allegato A” ed “Allegato B”; c) della nota assunta dalla DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0043480.20-11-2025 notificata in data 20 novembre 2025; d) del Decreto Dirigenziale adottato dal Direttore Generale della DGDT-ISCTI con prot. mimit.AOO.DCT.REGISTRO UFFICIALE.I.0044256.25-11-2025, pubblicato in data 25 novembre 2025 sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed i suoi “Allegato A” ed “Allegato B”; e) del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 20 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2017; f) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dell’emittente dalla graduatoria definitiva dei contributi per l’annualità 2025 e atti ministeriali di inammissibilità della relativa domanda
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’emittente, titolare di autorizzazione per servizi di media audiovisivi in Campania, aveva chiesto il contributo per l’annualità 2025. Il Ministero aveva rilevato che, sulla base delle ore lavorate nel biennio 2023-2024 e delle assenze non retribuite o ingiustificate dichiarate, non risultava soddisfatto il requisito del numero medio minimo di dipendenti/giornalisti. La società ha dedotto, in primo luogo, che il D.M. 20 ottobre 2017, imponendo di conteggiare soltanto i periodi effettivamente prestati e retribuiti per il personale in aspettativa facoltativa, avrebbe ecceduto la delega regolamentare e violato la gerarchia delle fonti, poiché il d.P.R. n. 146/2017 limiterebbe tale criterio ai dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà o part-time; ha inoltre invocato incompetenza, sviamento, violazione dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e proporzionalità. In via subordinata, ha sostenuto che le successive correzioni dei dati previdenziali trasmessi all’INPS fossero meri aggiornamenti di errori materiali, idonei a certificare retroattivamente una situazione già esistente e ammissibili anche mediante soccorso istruttorio, nonché che le ore di assenza non retribuita o ingiustificata, comprese quelle legate alla mancanza del Green Pass, non potessero essere decurtate dal monte ore rilevante. La società ha contestato anche il computo delle 3.000 ore di aspettativa del dipendente Mantegazza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l’inammissibilità non era fondata sul trattamento delle 3.000 ore di aspettativa del dipendente Mantegazza, ma sullo scomputo delle ore di assenza ingiustificata riferite ai dipendenti Gallo e Turco. Anche eliminando soltanto tali ore, l’emittente non raggiungeva il requisito occupazionale minimo. Le assenze ingiustificate, comprese quelle dovute alla mancanza del Green Pass in violazione della normativa emergenziale applicabile, non sono computabili perché il requisito mira ad attestare lo svolgimento di una minima attività effettiva dell’emittente. Il Ministero non poteva inoltre considerare le correzioni previdenziali dei dati effettuate dopo la domanda del 13 febbraio 2025: la regolarizzazione successiva avrebbe integrato postumamente la domanda, in contrasto con autoresponsabilità e par condicio; la disciplina richiede che la regolarità contributiva sia comprovata da attestazioni previdenziali rilasciate nei trenta giorni precedenti la domanda. Le censure sulla legittimità della disciplina ministeriale dell’aspettativa e sul relativo computo sono state ritenute prive di utilità decisoria: le ore del dipendente Mantegazza non erano state contestate dal Ministero e, comunque, anche computando le ore di assenza non retribuita degli altri dipendenti indicate dalla società, il requisito minimo non sarebbe stato raggiunto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146
È la stessa previsione normativa primaria, invero, che richiede che la regolarità contributiva dei dipendenti computabili ai fini del raggiungimento del requisito occupazionale richiesto si basi su attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali prima della presentazione della domanda, ipotesi questa che non ricorre nella fattispecie in esame con riguardo alla posizione dei dipendenti Turco e Gallo.
Il possesso del requisito occupazionale deve risultare, alla data della domanda, sulla base di attestazioni previdenziali rilasciate prima della presentazione; una regolarizzazione successiva non può essere utilizzata per integrare postumamente la domanda.
art. 3, comma 2, lett. d), D.M. 20 ottobre 2017
Alla luce del fatto che, per le ragioni anzidette, il MimIt ha ritenuto inammissibile la domanda di Tele Capri S.r.l., non assume alcun rilievo nel caso di specie la prospettata illegittimità dell’articolo 3, comma 2, lett. d), del d.m. del 20 ottobre 2017.
La legittimità della regola ministeriale sul computo dei periodi di aspettativa non è stata decisa nel merito perché la censura non avrebbe potuto incidere sull’esito, già sostenuto autonomamente dal mancato raggiungimento del requisito per le assenze ingiustificate e per la tardiva regolarizzazione previdenziale.
Massime di principio
- Il requisito occupazionale richiesto per l’accesso ai contributi alle emittenti televisive locali deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda e comprovato, quanto alla regolarità contributiva dei dipendenti computati, da attestazioni previdenziali rilasciate prima di tale momento; le correzioni o regolarizzazioni successive non possono integrare postumamente la domanda.
- Le ore riferibili ad assenze ingiustificate non sono computabili ai fini del requisito occupazionale minimo previsto per i contributi alle emittenti televisive locali, poiché tale requisito è volto anche ad attestare lo svolgimento di un’attività effettiva minima da parte dell’emittente.
- Se una ragione autonomamente sufficiente a sostenere l’esclusione dalla procedura è accertata, le censure contro ulteriori criteri di calcolo non possono essere accolte quando il loro eventuale accoglimento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
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