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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 492 del 2 dicembre 2021, prescrittiva dell’adozione di misure volte al contenimento delle emissioni sonore e contestualmente irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, disposte ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n.447/1995.

Giustizia amministrativa202200164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva misure di contenimento delle emissioni sonore, la produzione di una relazione fonometrica e una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l’ordinanza sindacale adottata ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 447/1995, deducendo: l’insussistenza dei presupposti di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, poiché l’impatto acustico avrebbe riguardato un solo edificio abitativo e l’attività produttiva sarebbe stata preesistente all’abitazione; l’incompetenza del sindaco, ritenendo competente il dirigente nell’ambito di un ordinario procedimento di verifica; la violazione delle garanzie partecipative, per l’assenza di contraddittorio con l’impresa durante gli accertamenti ARPAC e prima dell’adozione dell’ordinanza; l’irrilevanza o illegittimità edilizio-urbanistica dell’immobile residenziale interessato dalle immissioni; l’inadeguatezza dell’istruttoria e della metodologia fonometrica, per la mancata considerazione di altre fonti sonore, la violazione dei criteri tecnici della norma UNI 10855-1999 e l’erronea classificazione dell’area nella Classe IV anziché nella Classe V o VI del d.P.C.M. 14 novembre 1997. La società proponeva inoltre una domanda risarcitoria collegata all’illegittimità dell’ordinanza. Nel corso del precedente giudizio la domanda era stata inizialmente dichiarata improcedibile per difetto di interesse, ma il Consiglio di Stato aveva riconosciuto l’interesse della società alla decisione di merito e aveva rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Il TAR ha inoltre respinto l’istanza di estromissione proposta da ARPAC, ritenendo che la sua attività istruttoria fosse essenziale per l’adozione dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto che l’accertata presenza di inquinamento acustico costituisca, di per sé, presupposto sufficiente per l’intervento previsto dall’art. 9 della l. n. 447/1995 e che la tutela della salute pubblica possa essere attivata anche quando il fenomeno riguardi una sola persona o una sola famiglia, senza necessità di una diffusività riferita all’intera collettività. La preesistenza dell’impianto rispetto all’abitazione non esclude l’obbligo di contenere le emissioni e non rende irrilevante la tutela dall’inquinamento acustico. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché il potere di adottare le ordinanze di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore ai sensi dell’art. 9 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali. Le contestazioni relative alla legittimità edilizia o alla destinazione residenziale dell’immobile vicino sono state ritenute inconferenti e comunque non adeguatamente provate: la tutela acustica è distinta da quella urbanistico-edilizia e sussiste indipendentemente dall’idoneità urbanistica dell’immobile al suo utilizzo residenziale. Quanto alla partecipazione, il Collegio ha ritenuto legittimi i controlli fonometrici senza preavviso, perché l’effetto sorpresa è funzionale a rilevare le emissioni nelle normali condizioni di esercizio; inoltre, l’urgenza propria dell’ordinanza ex art. 9 consente di derogare agli adempimenti partecipativi previsti dagli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990. Le censure tecniche contro l’attività ARPAC sono state respinte: la relazione aveva considerato il contesto territoriale e la schermatura delle camere rispetto al traffico stradale, sicché non risultavano sovrapposizioni tali da invalidare la misurazione. Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica non consente di sostituire la valutazione dell’amministrazione, salvo carenza istruttoria, incompletezza del percorso logico, manifesta irragionevolezza o inattendibilità; tali vizi non sono emersi e le deduzioni della società non erano accompagnate da elementi tecnici idonei a confutare la relazione. È stata ritenuta ragionevole la classificazione dell’area in Classe IV, considerata la presenza di viabilità principale, attività commerciali e insediamenti residenziali, anziché in Classe VI, propria delle aree esclusivamente industriali. La sanzione pecuniaria, già corrisposta, non era stata specificamente contestata nel suo ammontare e non risultava illegittima. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata, poiché il rigetto della domanda demolitoria e la legittimità degli accertamenti escludevano l’illegittimità dell’attività amministrativa dannosa.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 26 ottobre 1995, n. 447

    qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente ... possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività

    L’accertata presenza di inquinamento acustico è sufficiente a integrare l’eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica; il potere può essere esercitato anche quando le immissioni riguardino una sola persona o famiglia e spetta al sindaco.

  • art. 10, comma 2, l. 26 ottobre 1995, n. 447

    Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite ... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro

    Il superamento dei valori limite delle emissioni sonore giustifica l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge quadro.

  • artt. 7 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le garanzie partecipative possono essere derogate nel procedimento diretto all’adozione dell’ordinanza ex art. 9 l. n. 447/1995, in ragione dell’urgenza qualificata e della necessità di effettuare controlli senza preavviso.

  • art. 7, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’urgenza qualificata propria dell’ordinanza di contenimento delle emissioni sonore consente di non precedere l’atto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 105 c.p.a.

    Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza

    La disposizione è stata richiamata nel precedente segmento processuale relativo alla riassunzione della causa dopo la rimessione al TAR; il Tribunale ha disposto la rimessione in termini per la parte ricorrente.

  • d.P.C.M. 14 novembre 1997, Tabella A

    La classificazione acustica dell’area in Classe IV è stata ritenuta ragionevole in presenza di viabilità principale, attività commerciali e insediamenti residenziali, non essendo l’area esclusivamente industriale.

Massime di principio

  • L’accertata presenza di inquinamento acustico può integrare, di per sé, l’eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica richiesta dall’art. 9 l. n. 447/1995, legittimando l’adozione di misure di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore.
  • Il potere di ordinanza previsto dall’art. 9 l. n. 447/1995 può essere esercitato anche quando il fenomeno di inquinamento acustico incida su una sola persona o su una sola famiglia; non è necessario che il pregiudizio sia diffuso sull’intera collettività.
  • La competenza ad adottare le ordinanze contingibili e urgenti per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore ai sensi dell’art. 9 l. n. 447/1995 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali.
  • I controlli fonometrici funzionali all’accertamento dell’inquinamento acustico possono essere eseguiti senza preavviso e senza previo contraddittorio, quando l’effetto sorpresa sia necessario per rilevare le emissioni nelle normali condizioni di esercizio; l’urgenza qualificata dell’intervento consente inoltre di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento.
  • Le valutazioni tecniche dell’ARPAC sull’impatto acustico sono sindacabili solo in presenza di carenza istruttoria, incompletezza del percorso logico, manifesta irragionevolezza o inattendibilità scientifica; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa quando la metodologia risulti razionale e adeguatamente motivata.
  • La tutela dall’inquinamento acustico è autonoma rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia dell’immobile ricettore: l’eventuale illegittimità della sua edificazione o destinazione residenziale non esclude, di per sé, l’interesse alla repressione delle immissioni sonore eccedenti i limiti.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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