Cassazione Penale, Ordinanza n. 10841/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e perché riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito. Ha quindi applicato le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per diverse condotte di peculato. Dal testo emerge che la contestazione riguardava richieste di conguaglio ritenute pretestuose, formulate con riferimento a fasce chilometriche diverse da quelle dovute e più favorevoli economicamente. La difesa, anche mediante memoria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso riproponendo gli argomenti già svolti, ma la Corte di cassazione ha rilevato che l'unico motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la questione dell'utilizzo della tabella A.C.I. non risultava neppure dedotta con l'atto di appello e non erano emersi elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza dei calcoli effettuati dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è generica quando non indica con precisione gli errori logici o giuridici della decisione di merito e non offre elementi concreti idonei a incrinare gli accertamenti fattuali posti a base della condanna.
- In sede di legittimità non possono essere valorizzate questioni non dedotte nei motivi di appello, ove la sentenza impugnata evidenzi che esse non erano state devolute al giudice di secondo grado.
- Quando la motivazione di merito dà conto in modo coerente degli accertamenti di fatto e della qualificazione giuridica della condotta, la cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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