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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo del provvedimento del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 di diniego all’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001 per la sede di -OMISSIS- o in subordine di -OMISSIS- o -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti del nuovo provvedimento riedito n. -OMISSIS- del 31 luglio 2025 del Ministero della Difesa, con cui il ricorrente viene trasferito presso il Battaglione Gestione Transito/RSOM in -OMISSIS- a decorrere dal 7 agosto 2025, in esecuzione della precedente ordinanza cautelare n. 119/2025 di questa Sezione.

Giustizia amministrativa202500344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, seguito da provvedimenti di riesame e dall’assegnazione temporanea a una sede diversa da quella richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero della Difesa alla richiesta di trasferimento temporaneo presso una sede indicata in via principale e, in subordine, presso altre sedi, deducendo violazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, dell’art. 1493 d.lgs. 66/2010, della legge n. 124/2015, dell’art. 3 l. 241/1990, dei principi di tutela della genitorialità e di bigenitorialità e delle disposizioni costituzionali e sovranazionali a tutela della famiglia e dell’interesse del minore. Sono stati dedotti, inoltre, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, omessa ponderazione degli interessi, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà. In particolare, il ricorrente ha contestato che l’Amministrazione avesse considerato esclusivamente la disponibilità di posti relativi alla specifica mansione di muratore, senza verificare la presenza di posti vacanti o disponibili di corrispondente posizione retributiva, e senza dimostrare in modo concreto l’eccezionalità delle esigenze organizzative ostative al trasferimento. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 119/2025, il Ministero ha riesaminato la posizione disponendo l’assegnazione temporanea presso una sede diversa da quella richiesta. Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti per difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 42-bis, violazione del giudicato cautelare e sviamento, deducendo che il riesame non avrebbe adeguatamente valutato la sede indicata in via principale e le esigenze familiari. Dopo una seconda ordinanza cautelare, il Ministero ha adottato il provvedimento del 14 gennaio 2026, riconoscendo l’esistenza di vacanze organiche compatibili e disponendo l’utile collocazione del militare presso la sede richiesta.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, poiché il diniego originario era stato sostituito da successivi provvedimenti di riesame e aveva definitivamente esaurito i propri effetti. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto ai motivi aggiunti, rilevando che il provvedimento del 14 gennaio 2026 aveva integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente mediante la concessione del beneficio richiesto. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché il trasferimento temporaneo era stato adottato a seguito delle doglianze ritenute fondate in sede cautelare e del conseguente riesame amministrativo. Il TAR ha liquidato le spese in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, escludendo tuttavia l’applicazione delle spese aggravate ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva

    La verifica dell’Amministrazione non può essere limitata ai posti relativi alla medesima mansione specifica, ma deve riguardare la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; il diniego deve inoltre fondarsi su esigenze organizzative eccezionali, concretamente circostanziate e non altrimenti colmabili.

  • art. 1493 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale disposizione applicabile al personale militare nel quadro della disciplina del trasferimento temporaneo e della tutela della genitorialità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata del diniego e del successivo riesame, con esplicitazione dell’istruttoria svolta e della ponderazione delle esigenze familiari e organizzative.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, una volta accertate la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite le parti presenti.

  • art. 96 c.p.c.

    Il TAR ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la condanna alle spese aggravate, pur ponendo le spese ordinarie a carico dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l’Amministrazione deve verificare la disponibilità di posti vacanti e disponibili di corrispondente posizione retributiva, senza limitare l’istruttoria alla specifica mansione posseduta dal richiedente.
  • Il diniego del trasferimento temporaneo richiesto per esigenze di tutela della genitorialità è legittimo soltanto se le ragioni organizzative ostative sono eccezionali, concretamente circostanziate, adeguatamente motivate e non altrimenti colmabili; l’Amministrazione deve ponderarle con l’interesse del minore e le esigenze familiari.
  • Quando, in esecuzione di una misura cautelare che impone il riesame, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio sui motivi aggiunti deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La sostituzione del provvedimento originariamente impugnato con un nuovo atto lesivo determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo, qualora l’atto originario abbia definitivamente esaurito i propri effetti.
  • In caso di soddisfazione della pretesa ottenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e a seguito dell’accoglimento cautelare fondato sulle doglianze del ricorrente, le spese di lite possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per improcedibilità e cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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