Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25951/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferrante Daniele aveva proposto istanza ex art. 666 c.p.p. per ottenere la revoca della confisca di un terreno sito a Capaci (particelle catastali 488 e 1236/2436). Sosteneva di essere comproprietario per 3000/3915 per atti di vendita e permuta (e per riconoscimenti di usucapione con verbale di conciliazione del 13/09/2022) e chiedeva il riconoscimento dell'usucapione anche sulla quota residua di 915/3915 intestata a Sensale Gioacchino (oggetto della confisca). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 666 e respinto la revoca della confisca per la quota 915/3915 ritenendo non provato il possesso esclusivo; l'appello è stato riqualificato dalla Corte d'appello come ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, e trasmesso alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione e ha qualificato l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, per quanto di competenza. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla proprietà o sull'usucapione delle quote e ha limitato la decisione alla corretta qualificazione procedurale e alla rimessione degli atti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'istante come base per chiedere la revoca della confisca mediante istanza; la Corte segnala che l'istanza era stata proposta ma che la corretta via di impugnazione nel caso del terzo non parte è quella prevista dall'art. 667, comma 4

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che il terzo che non è stato parte del procedimento possa proporre opposizione davanti allo stesso giudice; la Corte di Cassazione afferma che questa è la via processuale corretta per la revoca della confisca da parte di un terzo, e che l'ordinanza di rigetto dell'opposizione è poi impugnabile in Cassazione

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello quale base per riqualificare l'impugnazione in ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ritiene però che tale riqualificazione sia errata nel caso del terzo non parte e che non si debba applicare quale unico mezzo nel procedimento di incidente di esecuzione quando l'art. 667, comma 4, è espressamente previsto

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Ord. n. 21741 del 10/04/2018 (Barbieri)

    Richiamata dalla Corte come principio secondo cui il terzo non parte può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione e, in caso di rigetto, proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Ord. n. 49317 del 07/10/2015 (Clark)

    Richiamata per il principio che l'opposizione ex art. 667, comma 4, rimane il mezzo di impugnazione anche quando la decisione sia stata adottata dopo contraddittorio

Massime di principio

  • Se un terzo non è stato parte nel procedimento di prevenzione e vuole la revoca della confisca, la via corretta è proporre un incidente di esecuzione e, se il decreto di rigetto viene emesso, proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; solo dopo l'eventuale ordinanza di rigetto dell'opposizione è possibile il ricorso in Cassazione
  • La Corte d'appello non può semplicemente riqualificare un'impugnazione come ricorso per cassazione quando, per la posizione del ricorrente (terzo non parte), la legge prevede espressamente l'opposizione ex art. 667; la Cassazione correggerà tale errore procedurale
  • Le questioni di proprietà e usucapione (titolarità di quote immobiliari) non vengono risolte dalla Corte penale di legittimità nella fase di qualificazione procedurale: il giudice delle misure di prevenzione deve valutare la posizione patrimoniale, e, se necessario, il tema della usucapione può essere rimesso al giudice civile per accertamento
  • Per chi rivendica quote di proprietà o usucapione su beni oggetto di confisca è importante produrre e documentare in modo tempestivo: atti traslativi, verbali di conciliazione, prove di possesso continuativo e testimonianze; chiedere espressamente l'escussione dei testi e, se del caso, la rimessione al giudice civile per l'accertamento della proprietà/usucapione
  • La corretta qualificazione del rimedio processuale è fondamentale: errori procedurali (es. impiego del mezzo di impugnazione sbagliato) possono comportare la trasmissione degli atti al giudice competente ma non una pronuncia sul merito favorevole o sfavorevole

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.