Cassazione Civile, Ordinanza n. 22217/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso commerciale relativo a un immobile sito in Tradate. La società locatrice intimava sfratto per morosità sostenendo il mancato pagamento dei canoni per un lungo periodo; la società conduttrice, opponendosi, deduceva che il contratto di locazione fosse simulato e che esso celasse un diverso assetto negoziale collegato a un patto di retrovendita/trasferimento dell'immobile, in forza del quale i canoni versati avrebbero costituito in realtà la provvista per l'acquisto del bene. In via riconvenzionale chiedeva il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. e la restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza e per opere straordinarie. La Corte d'appello ha invece ritenuto non provata la simulazione del contratto di locazione e ha convalidato lo sfratto, dichiarando risolto il rapporto per inadempimento. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo: (i) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente preteso una controdichiarazione scritta ad substantiam per provare la simulazione, mentre la controdichiarazione avrebbe mera funzione probatoria; (ii) che la non contestazione dell'accordo simulatorio avrebbe dovuto valere come relevatio ab onere probandi, rendendo superflua ulteriore prova; (iii) che, anche a prescindere dall'azione ex art. 2932 c.c., la prova della simulazione avrebbe dovuto comportare comunque il riconoscimento dell'inefficacia/nullità del contratto locatizio e la tutela restitutoria invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura non attingeva adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su un requisito formale della controdichiarazione, ma sulla mancata dimostrazione del dedotto accordo simulatorio e sul fatto che le dichiarazioni difensive della controparte avevano solo valore indiziario. Ha inoltre rilevato che la doglianza, nella sostanza, tendeva a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, poiché la sentenza di merito aveva escluso il diritto al trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c. per difetto di prova del patto di trasferimento, e non aveva affrontato alcuna specifica pretesa restitutoria nei termini prospettati. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
richiamato in tema di simulazione del contratto; la Corte ribadisce che la censura non dimostrava un errore della sentenza di merito nella valutazione della prova della simulazione.
art. 1417 c.c.
richiamato in tema di prova della simulazione; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia preteso una controdichiarazione in forma scritta ad substantiam per provare la simulazione del rapporto.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano superato la valutazione di mancata prova dell'accordo simulatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte osserva che dal testo della memoria di controparte non emergeva la non contestazione invocata e che, comunque, la sentenza di merito aveva valutato le difese come meri indizi.
art. 2932 c.c.
richiamato quale azione per ottenere l'esecuzione in forma specifica del trasferimento immobiliare; la Corte conferma che la sua esperibilità presuppone la prova del patto di trasferimento, non raggiunta nel caso concreto.
art. 1344 c.c.
evocato nella lite come causa di nullità del patto di retrovendita per asserita illiceità; la Corte di cassazione non fonda la decisione su tale profilo, che resta estraneo alla ratio del rigetto.
art. 579 c.p.c.
richiamato dalle parti nel dibattito sull'asserita illiceità del patto; la Corte non lo assume a base della decisione.
art. 2043 c.c.
richiamato nella domanda subordinata di risarcimento danni per inadempimento del mandato senza rappresentanza; la questione non assume rilievo decisivo nella definizione del ricorso.
art. 366 n. 3 c.p.c.
richiamato dalla Corte per osservare che l'esposizione del ricorso era eccessivamente prolissa e sfiorava l'inammissibilità, pur non impedendo lo scrutinio dei motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Chi deduce la simulazione di un contratto deve fornire una prova che consenta di superare la valutazione del giudice di merito: il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La controdichiarazione, quando rilevante in tema di simulazione, ha funzione probatoria e non può essere confusa con il requisito formale del negozio dissimulato; tuttavia, se il giudice di merito non fonda la decisione sull'assenza della controdichiarazione ma sulla mancata prova dell'accordo simulatorio, la censura che colpisce solo il primo profilo è inconferente.
- Il principio di non contestazione opera solo se la dedotta ammissione o mancata contestazione risulta puntualmente dal contenuto degli atti richiamati; in cassazione non è sufficiente affermarla in modo generico.
- La domanda ex art. 2932 c.c. presuppone la prova rigorosa del patto obbligatorio di trasferimento del bene; in mancanza di tale prova, non può essere accolta neppure se la parte invochi un diverso assetto negoziale collegato alla simulazione.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura argomentazioni solo accessorie o un presunto presupposto non effettivamente posto a base della decisione, il motivo è inammissibile.
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