Ordinanza n. 614/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Como, prot. 42132 del 9.3.2026, recante “diffida alla rimozione di chiusura stagionale di spazio commerciale ex art. 67 del Regolamento edilizio comunale, ubicata in Como, via Francesco Ballarini”; - dell’ordinanza a firma del direttore area territorio n. 137 del 20.4.2026, con la quale, preso atto della mancata rimozione, il Comune preannuncia l’esecuzione in proprio, decorso il termine di sette giorni dalla notifica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, per quanto occorra, dell’art. 67 del Regolamento Edilizio (chiusure stagionali di spazi commerciali modificato con delibera C.C. n. 1/2026 del 9.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla rimozione di una chiusura stagionale di spazio commerciale e successiva ordinanza di demolizione, con preannuncio di esecuzione in danno
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la diffida comunale alla rimozione della chiusura stagionale di uno spazio commerciale e la successiva ordinanza con cui il Comune, preso atto della mancata rimozione, ha preannunciato l'esecuzione d'ufficio. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e, per quanto occorrente, l'art. 67 del Regolamento edilizio comunale, come modificato nel 2026. In sede cautelare, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante che il manufatto, costituito da pannelli e copertura in alluminio e vetro e destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, era stato autorizzato nel 1986 mediante una deliberazione della Giunta comunale relativa alla concessione di suolo pubblico, previo parere favorevole della commissione edilizia, cui aveva fatto seguito una concessione precaria per occupazione di suolo pubblico, poi parzialmente modificata e rinnovata nel 1990. La censura centrale riguarda la mancata considerazione di tali titoli e documenti nell'istruttoria comunale, nonché la dubbia applicabilità della disciplina regolamentare sulle opere stagionali alla luce del regime giuridico del manufatto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso la diffida e l'ordinanza impugnate. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la documentazione prodotta dalla società evidenzia l'esistenza di precedenti atti comunali e titoli relativi alla realizzazione e all'occupazione del suolo pubblico, dei quali non vi è alcuna menzione negli atti impugnati. Non risulta quindi, allo stato della cognizione sommaria, che l'amministrazione abbia valutato tali elementi nella fase istruttoria né che ne abbia ponderato la rilevanza ai fini dell'accertamento della legittimità dell'opera. Il fumus è stato ravvisato anche nella dubbia riferibilità al manufatto della disciplina regolamentare concernente le opere stagionali, questione da esaminare alla luce dei titoli che regolano la struttura. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella presenza, da lungo tempo, di un esercizio commerciale avviato, sicché l'esecuzione dei provvedimenti avrebbe potuto arrecare un pregiudizio immediato all'attività. Il giudice ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito all'8 giugno 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la domanda e la decisione cautelare; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati.
art. 67 del Regolamento edilizio comunale
chiusure stagionali di spazi commerciali
La riferibilità della disciplina regolamentare al manufatto è stata ritenuta dubbia e dovrà essere valutata anche considerando i titoli e il regime giuridico della struttura.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris sussiste quando il provvedimento repressivo non dà conto di precedenti titoli amministrativi potenzialmente rilevanti per la legittimità dell'opera, rendendo non verificabile l'effettiva considerazione di tali elementi nell'istruttoria.
- L'amministrazione, prima di adottare una misura di rimozione o demolizione, deve esaminare e ponderare i titoli e gli atti amministrativi pregressi relativi al manufatto, anche quando tali atti riguardino la concessione di suolo pubblico e non siano qualificati espressamente come titoli edilizi.
- La concreta applicabilità di una disciplina regolamentare sulle opere stagionali non può essere affermata senza confrontarla con il regime giuridico risultante dai titoli che hanno autorizzato o regolato la realizzazione e l'utilizzo del manufatto.
- La presenza di un esercizio commerciale avviato da lungo tempo può integrare il periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare di un provvedimento che imponga la rimozione della struttura destinata all'attività.
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