Ordinanza n. 1386/2026 - Napoli, Sezione 2
per la richiesta di chiarimenti del commissario in ordine a quanto disposto nella sentenza da eseguire, ove è statuito che il commissario nominato in via sostitutiva dovrà agire senza diritto al compenso; e per la richiesta di liquidazione di un equo compenso per l’attività svolta, in ordine all’esecuzione della sentenza n. 3937 del 23.5.2025 di questa Sezione sul ricorso 2241 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: precedente sentenza di ottemperanza nella parte in cui aveva previsto che il commissario ad acta operasse senza diritto al compenso
Esito
Favorevole al ricorrente (commissario ad acta)
La controversia
Nel corso dell’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3937 del 23 maggio 2025, adottata su ricorso per l’ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti e la correzione dell’indicazione secondo cui l’incarico avrebbe dovuto essere svolto senza compenso. Ha rappresentato di avere svolto un’attività significativa, comprendente la ricerca della documentazione presso il Comune, l’esame del fascicolo, la verifica di somme depositate presso la Cassa depositi e prestiti nell’ambito della procedura espropriativa, i rapporti con la Ragioneria Territoriale dello Stato e la predisposizione degli ulteriori adempimenti necessari allo svincolo delle somme. Ha inoltre evidenziato gli accessi presso il Comune, le spese sostenute e lo svolgimento dell’incarico fuori dall’orario di servizio. Il Comune non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza di ottemperanza, rendendo necessario l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario e ha riconosciuto il diritto a un compenso, ritenendo che l’incarico non fosse stato conferito ratione muneris e fosse stato svolto fuori dall’orario d’ufficio. Ha precisato che il compenso è esigibile soltanto al completamento dell’incarico, poiché dalla relazione depositata risultava che l’attività non era ancora conclusa. Per la liquidazione ha escluso il ricorso al sistema delle vacazioni, ritenuto residuale, e ha applicato i criteri previsti per gli ausiliari del giudice dal testo unico sulle spese di giustizia e dal D.M. 30 maggio 2002, ritenuti applicabili anche al commissario ad acta in ragione della sua funzione ausiliaria. Sulla base dell’art. 5 del D.M. 30 maggio 2002 ha determinato l’onorario nel valore massimo di euro 970,42 e lo ha incrementato del 50% ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. 115/2002, liquidando complessivamente euro 1.455,63. L’importo è stato posto a carico del Comune di Massa Lubrense, la cui inadempienza aveva determinato l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Norme richiamate
D.M. 20 luglio 2012, n. 140
Il sistema di liquidazione delle vacazioni va ormai ritenuto residuale.
I parametri per la liquidazione dei compensi professionali hanno valore orientativo per il giudice; il compenso deve essere determinato valorizzando l’attività effettivamente svolta, senza applicare ordinariamente il sistema delle vacazioni.
D.M. 30 maggio 2002, art. 5
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42
La disposizione costituisce il parametro per la liquidazione dell’onorario relativo alle attività del commissario ad acta assimilate a quelle di un ausiliario tecnico del giudice; nel caso concreto è stato applicato il valore massimo.
D.M. 30 maggio 2002, art. 29
il suddetto onorario deve ritenersi comprensivo di ogni attività concernente l’incarico
L’onorario è omnicomprensivo delle attività connesse all’incarico, anche quando siano formulati più quesiti interdipendenti e siano necessarie attività di natura diversa ma finalizzate all’accertamento richiesto dal giudice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52
l’incremento ... viene determinato nella misura del cinquanta per cento
In relazione all’impegno, alla natura, alla complessità e alle caratteristiche dell’incarico, il compenso determinato secondo i parametri applicabili può essere aumentato fino alla misura ritenuta congrua; nel caso concreto è stato applicato un incremento del 50%.
d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352
tenuto conto della natura, della complessità e della durata della perizia
Le tabelle per la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del giudice devono essere applicate considerando natura, complessità e durata dell’attività svolta.
Massime di principio
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice incaricato di esercitare poteri sostitutivi a fronte dell’inottemperanza dell’amministrazione, può ottenere la liquidazione di un compenso quando l’incarico non sia stato conferito ratione muneris e sia stato svolto fuori dall’orario ordinario di servizio.
- La liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere determinata secondo la disciplina prevista per gli ausiliari del giudice, valorizzando la natura, la complessità, la durata e l’effettività dell’attività concretamente svolta.
- Il sistema delle vacazioni ha carattere residuale e non costituisce il criterio ordinario di liquidazione quando siano applicabili i parametri e le tabelle previste dalla disciplina sui compensi degli ausiliari del giudice.
- L’onorario liquidato per l’incarico è omnicomprensivo delle attività connesse e accessorie, anche se differenziate e riferite a più adempimenti o quesiti interdipendenti, purché siano funzionali all’esecuzione dell’incarico giudiziario.
- Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente quando la sua condotta abbia reso necessario l’insediamento del commissario e l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- Quando l’attività del commissario ad acta non sia ancora completata, il compenso può essere liquidato con esigibilità differita al momento della conclusione dell’incarico.
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