Cassazione Civile, Ordinanza n. 03733/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA notificato a una contribuente, non impugnato, seguito dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica di due cartelle di pagamento, anch’esse non impugnate. Successivamente furono notificati un primo atto di intimazione nel 2008 e un secondo atto di intimazione nel 2013. La contribuente impugnò il secondo atto deducendo prescrizione del credito e omessa notifica degli atti prodromici. I giudici di merito accolsero il ricorso ritenendo illegittima l’intimazione per mancata o irregolare notifica dell’avviso di accertamento e della cartella. In cassazione l’Amministrazione finanziaria dedusse, con il primo motivo, la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il secondo atto di intimazione, essendo successivo a un primo atto di intimazione già notificato e divenuto definitivo perché non impugnato, era contestabile solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti. Con il secondo motivo dedusse la violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, contestando l’affermazione di invalidità della notifica della cartella a familiare convivente e precisando che il richiamo all’art. 60 d.P.R. 600/1973 andava considerato nella disciplina applicabile alla notifica della cartella. La contribuente propose ricorso incidentale sulla notifica della cartella, ma la censura è stata assorbita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e ha accolto anche il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR delle Marche e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La ratio è che la CTR ha omesso di considerare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del primo atto di intimazione del 2008, atto idoneo a consolidare la pretesa; pertanto il successivo atto del 2013 era impugnabile solo per vizi propri. Inoltre la Corte ha chiarito che l’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, introdotto nel 2006, non era applicabile a una notifica risalente al 2001, pur dovendosi riconoscere che l’art. 26 d.P.R. 602/1973 rinvia all’art. 60 nella sua globalità per la notifica della cartella.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti consente l’impugnazione dell’atto successivo; tuttavia, se un atto presupposto autonomamente impugnabile non viene impugnato e diventa definitivo, i vizi ad esso relativi non possono più essere fatti valere contro l’atto successivo, che è sindacabile solo per vizi propri.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e richiama, per quanto compatibile, le modalità previste dall’art. 60 d.P.R. 600/1973 nella sua globalità.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
La modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, è applicabile solo alle notifiche successive alla sua entrata in vigore e non a notifiche risalenti al 2001.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 54 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti delle difese e delle eccezioni nel processo tributario.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al regime delle controdeduzioni e delle difese nel giudizio tributario.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione al regime dei documenti e delle produzioni nel processo tributario.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al principio di disponibilità delle prove e alla valutazione del materiale istruttorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’omessa impugnazione di un atto impositivo o di riscossione autonomamente impugnabile determina la sua definitività e preclude la deduzione, contro un atto successivo, di vizi relativi all’atto ormai consolidato; il successivo atto è censurabile soltanto per vizi propri.
- Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 consente l’impugnazione congiunta dell’atto successivo e degli atti presupposti non notificati, ma non riapre la contestazione di atti regolarmente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
- La notificazione della cartella di pagamento deve essere valutata alla luce del richiamo dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 all’art. 60 d.P.R. 600/1973, ma le modifiche normative sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente a notifiche eseguite prima della loro entrata in vigore.
- Gli atti della riscossione, pur non avendo efficacia di giudicato, producono l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito quando non siano impugnati nei termini, con conseguente decadenza dalla possibilità di contestare la pretesa nei limiti ormai preclusi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03646/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_civile · 13 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03648/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_civile · 13 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03651/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_civile · 13 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_civile · 13 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03654/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_civile · 13 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03657/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →