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Sentenza

Sentenza n. 714/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 832 del 27 maggio 2024, che aveva riconosciuto il diritto di accesso e ordinato l’esibizione della documentazione richiesta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 832/2024, con la quale il TAR aveva accertato il suo diritto di accesso alla documentazione posta a fondamento della trascrizione delle quote di proprietà relative a beni appartenuti a una massa ereditaria, ordinando all’Agenzia delle Entrate di esibire i documenti entro trenta giorni. L’amministrazione ha esibito le trascrizioni, ma ha rifiutato di esibire i titoli che ne costituivano la causa, richiamando l’art. 2673 c.c. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza al giudicato e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Agenzia ha sostenuto, in sostanza, l’indisponibilità dei titoli presso la conservatoria e la possibilità di reperirli mediante la piattaforma telematica Sister. Nel corso del giudizio è emerso che la documentazione era esistente e nella disponibilità dell’amministrazione, mentre il ricorrente ha dichiarato di non averla reperita tramite la piattaforma indicata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza sul diritto di accesso non era stata integralmente eseguita. L’amministrazione non poteva introdurre in sede esecutiva una nuova ragione ostativa all’accesso, fondata sull’art. 2673 c.c., poiché tale questione avrebbe dovuto essere dedotta e accertata nel giudizio di cognizione sull’accesso e non poteva essere fatta valere dopo il passaggio in giudicato della sentenza, salvo vizi propri dell’esecuzione. Inoltre, l’art. 2673 c.c. disciplina la facoltà di rilascio dei titoli detenuti dalla conservatoria nei confronti della generalità dei richiedenti, mentre la disciplina dell’accesso, fondata nel caso concreto su esigenze difensive, attribuisce al richiedente una posizione qualificata e speciale. L’unica ragione astrattamente opponibile in fase esecutiva sarebbe stata l’inesistenza dei documenti o la loro non disponibilità presso l’amministrazione condannata, ma tali circostanze non ricorrevano, risultando dal verbale di ottemperanza che i documenti esistevano ed erano nella disponibilità dell’Agenzia. Il giudice ha quindi ordinato all’Agenzia delle Entrate di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Cosenza quale commissario ad acta, con facoltà di delega. È stata inoltre applicata una penalità di mora di 200 euro per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    € 200,00 per ogni mese (o frazione di mese)

    Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 2673 c.c.

    sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un Notaio o in un pubblico archivio fuori dalla circoscrizione del tribunale nel quale ha sede il suo ufficio

    La norma, secondo il TAR, disciplina la facoltà di rilascio dei titoli detenuti dal conservatore alla generalità dei richiedenti e non può essere opposta, in sede esecutiva, al titolare di un diritto di accesso già riconosciuto con sentenza passata in giudicato, soprattutto quando i documenti risultino esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione.

  • art. 70 c.p.a.

    ricorsi riuniti ex art. 70 c.p.a.

    Richiamato per la riunione dei giudizi precedenti in materia di accesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che abbia accertato il diritto di accesso e ordinato all’amministrazione l’esibizione dei documenti, l’amministrazione non può introdurre nuove ragioni sostanziali ostative all’accesso che avrebbe dovuto far valere nel giudizio di cognizione, salvo contestare vizi propri della fase esecutiva.
  • Il giudicato che riconosce il diritto di accesso e ordina l’esibizione dei documenti costituisce il titolo vincolante dell’esecuzione; una volta divenuto non più impugnabile, non può essere eluso mediante eccezioni riferite al rapporto amministrativo preesistente.
  • In fase di ottemperanza, l’inesistenza dei documenti o la loro mancata disponibilità presso l’amministrazione condannata possono costituire impedimenti all’esecuzione; tali impedimenti, tuttavia, devono essere effettivi e non sono configurabili quando dagli atti dell’amministrazione risulti che la documentazione esiste ed è nella sua disponibilità.
  • La disciplina speciale dell’accesso, quando il diritto è esercitato per esigenze difensive, prevale sulle limitazioni generali relative al rilascio dei titoli detenuti dalla conservatoria, ove tali limitazioni siano invocate per negare l’esecuzione di un giudicato già formatosi sull’accesso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e imporre una penalità di mora per ogni mese o frazione di mese di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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