Cassazione Civile, Ordinanza n. 15179/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un avvocato contro la propria collaboratrice di studio, ritenuta negligente nell'esecuzione di due incarichi professionali. L'attore chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.500.000, assumendo di aver subito sia l'esborso preteso dai clienti nei suoi confronti, sia un danno all'immagine professionale. La convenuta resisteva e chiamava in garanzia la propria assicurazione. In corso di giudizio, dopo la decisione di merito e durante il termine per gli scritti conclusivi, il ricorrente notificava alle controparti un atto di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere; la rinuncia era però non accettata da una delle controparti, la compagnia assicuratrice. Con il ricorso per cassazione il ricorrente aveva impugnato la sentenza d'appello, deducendo cinque motivi, ma nel testo della decisione non sono riprodotti in dettaglio i singoli motivi; emerge tuttavia che egli aveva chiesto, in appello, la nullità della sentenza di primo grado per mancata valutazione di un'ipotizzata astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c. o, in subordine, l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, nonché aveva censurato la condanna alle spese nei confronti della convenuta e della terza chiamata.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha rilevato che la rinuncia/istanza di cessazione della materia del contendere non era stata notificata né accettata dalla compagnia assicuratrice, la quale era litisconsorte necessaria in causa inscindibile. Per tale ragione la rinuncia non poteva produrre gli effetti tipici dell'estinzione del giudizio. Tuttavia la stessa istanza è stata valutata come manifestazione univoca di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità sopravvenuta. Le spese tra ricorrente e collaboratrice sono state integralmente compensate per effetto della sua adesione all'istanza; il ricorrente è invece stato condannato a rifondere le spese alla compagnia assicuratrice. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 c.p.c.
richiamato solo come norma invocata in appello per una pretesa astensione obbligatoria, senza decisione nel merito sul punto
art. 331 c.p.c.
la presenza del litisconsorzio necessario in causa inscindibile impedisce che la rinuncia o l'adesione di una sola parte producano effetti limitati solo ad alcuni rapporti processuali
art. 391 c.p.c.
la rinuncia non poteva condurre all'estinzione del giudizio perché mancava l'adesione/notifica a tutte le parti necessarie
art. 92, comma 2, c.p.c.
non ricorrevano i rigorosi presupposti per compensare le spese nel rapporto tra ricorrente e compagnia assicuratrice
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In una causa inscindibile con litisconsorzio necessario, la rinuncia al ricorso o l'accordo estintivo intervenuto solo tra alcune parti non può produrre l'estinzione del giudizio se non coinvolge tutte le parti necessarie del rapporto processuale.
- La mancata adesione di un litisconsorte necessario impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere o l'estinzione del giudizio, perché la decisione deve riguardare unitariamente tutte le parti del processo.
- Una dichiarazione unilaterale di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, quando non sorretta da una rinuncia rituale efficace verso tutte le parti necessarie, può comunque determinare l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse determina la soccombenza del ricorrente, salvo che ricorrano specifici presupposti per la compensazione delle spese; l'adesione della controparte può giustificare la compensazione solo nel relativo rapporto processuale.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra il presupposto processuale per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina sulle spese di giustizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15061/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15062/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15063/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15064/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2022 del 12/05/2022
- ordinanza_civile · 12 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15068/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →