Cassazione Penale, Ordinanza n. 06418/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo riguardava, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di negare tale beneficio fosse viziata. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era manifestamente infondato perché l'ostatività derivava da precedenti penali dell'imputato, risultanti dal certificato del casellario, relativi a reati dettati da motivi di lucro (in particolare ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti). Ha inoltre osservato che il motivo era generico, perché non indicava alcunché sulla specificità o meno di tali precedenti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di precedenti penali ostativi; la Corte valorizza i precedenti per reati connotati da finalità di lucro come ragione per negare il beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile se è generico e non si confronta specificamente con la ragione decisiva posta a base della decisione impugnata.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., i precedenti penali dell'imputato possono assumere rilievo ostativo, soprattutto quando riguardano reati indicativi di una persistente inclinazione al lucro o comunque incompatibili con la valutazione di particolare tenuità.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che contesti la valutazione sui precedenti deve indicarne la concreta incidenza e la specificità; in difetto, la censura è priva di autosufficienza e può essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06314/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06315/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06317/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06319/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06321/2025 del 17/02/2025
- ordinanza_penale · 17 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06322/2025 del 17/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →