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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06516/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.): la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione emettendo una decisione predibattimentale, senza celebrare udienza e senza confronto fra le parti, e senza effettuare una concreta valutazione dei presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente ha richiamato anche la sentenza n.111/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. così come interpretato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona per violazione del contraddittorio (nullità assoluta e insanabile della decisione predibattimentale). Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo del giudizio. La Corte ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022, sottolineando che il ricorrente ha interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione adottata de plano e che il mancato confronto in udienza impedisce la piena tutela del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui Guzzon Angelo era stato condannato in primo grado (reato contestato).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    non emergendo, in modo incontrovertibile, il presupposto per la pronuncia di cui al secondo comma dell'articolo 129 sopra citato

    Prevede la pronuncia di proscioglimento nel merito per cause di non punibilità; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di valutare concretamente i presupposti del secondo comma prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione e la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato in appello; la sentenza di cassazione evidenzia che la dichiarazione predibattimentale di non doversi procedere è incompatibile con il rispetto del contraddittorio quando resa senza udienza.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale, con la sentenza n.111/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, nella parte in cui era interpretato come impeditivo dell'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di appello predibattimentale che dichiara la prescrizione.

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    Richiamati nel quadro argomentativo sulla disciplina dell'appello e sulle pronunce predibattimentali; la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che tali disposizioni non consentissero la pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello senza contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come presidio del diritto di difesa; la decisione predibattimentale senza contraddittorio è stata ritenuta incompatibile con l'art. 24 Cost.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: la Corte ha ribadito che la durata ragionevole del processo non può prevalere sul diritto fondamentale al contraddittorio.

  • Sent. Corte Costituzionale n.111/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della pretesa inammissibilità del ricorso per cassazione dell'imputato contro sentenza di appello predibattimentale che dichiara la prescrizione, affermando l'interesse dell'imputato ad impugnare per vedere rispettato il contraddittorio.

  • Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)

    Giurisprudenza antecedente che aveva ritenuto la pronuncia predibattimentale inammissibile in appello e aveva dichiarato la nullità della sentenza emessa de plano, pur considerandone prevalente l'effetto estintivo per prescrizione; la Corte di cassazione ha valutato questa linea alla luce della successiva pronuncia della Consulta.

Massime di principio

  • Una sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa in appello senza udienza e senza contraddittorio integra una nullità assoluta e insanabile che legittima l'impugnazione in Cassazione.
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.111/2022, l'imputato ha interesse ad impugnare la decisione predibattimentale di proscioglimento per ottenere il rispetto del contraddittorio e la valutazione ex art.129, comma 2, cod. proc. pen.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio una sentenza di appello adottata de plano per violazione del contraddittorio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo del giudizio.
  • Il giudice d'appello è tenuto, prima di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, a valutare concretamente se sussistano cause di proscioglimento nel merito (art.129, comma 2); in mancanza di tale valutazione e di contraddittorio la decisione è viziata.
  • Se la prova dell'innocenza risulta evidente in base agli atti, la Cassazione può comunque pronunciare il proscioglimento ex art.129, comma 2; altrimenti la mancanza di contraddittorio impone il rimedio dell'annullamento e il riesame in grado d'appello.

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