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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39005/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (23/04/2025 poi confermata dal Tribunale il 13/06/2025). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e carenza di gravi indizi rispetto a molte incolpazioni provvisorie (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, importazione di hashish, autoriciclaggio, cessione e trasporto di stupefacenti, reati connessi alle armi), deducendo: omessa o contraddittoria valutazione delle argomentazioni difensive, travisamento degli elementi probatori (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri), illogicità della ricostruzione, confusione fra ruoli dei presunti affiliati, insufficiente prova di partecipazione finanziaria e di consapevolezza, occasionalità di alcuni comportamenti e mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare nonché della considerazione del tempo trascorso dai fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in via principale, ritenendolo infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Milano, integrata dall'ordinanza cautelare 'genetica', contenga una motivazione logica e congrua e che sussistano gravi indizi di colpevolezza per le varie contestazioni (associazione finalizzata al narcotraffico, importazione e concorso nell'acquisto, autoriciclaggio mediante interlocuzioni con soggetti cinesi e trasferimenti di contanti, consegne di stupefacente riscontrate da perquisizioni e sequestri, contatti per la fornitura di armi). Quanto alla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha osservato che i fatti contestati sono proseguiti almeno fino al 2022 e che i precedenti specifici del ricorrente corroborano le esigenze cautelari; pertanto la custodia in carcere è stata ritenuta giustificata. Il ricorso è stato quindi rigettato nella sua interezza e l'ordinanza impugnata è confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (artt. 73 e 74)

    Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri costituiscano gravi indizi di partecipazione all'importazione e alla detenzione/cessione di stupefacenti; l'accordo per acquistare parte della droga è valutato come contributo concorsuale anche nella forma istigativa/agevolativa.

  • codice di procedura penale (art. 273, 274, 275, 292, 293, 546 richiamati)

    Art. 273 definisce il criterio dei gravi indizi di colpevolezza; artt. 274-275 disciplinano le esigenze cautelari e la presunzione relativa (art. 275, comma 3). La Corte ha controllato la coerenza logico-giuridica della motivazione e ritenuto adeguata la valutazione delle esigenze cautelari, tenendo conto del tempo trascorso ma rilevando atti successivi fino al 2022 che giustificano la misura.

  • codice penale (art. 61-bis, art. 648-ter e art. 648)

    Art. 61-bis (circostanze aggravanti/recidiva) e art. 648-ter/648 (ricettazione/autoriciclaggio e reati patrimoniali collegati): la difesa contestava l'applicazione ma la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (conversazioni che descrivono trasferimenti di contante tramite intermediari cinesi, osservazioni) supportino l'ipotesi di autoriciclaggio e la rilevanza dei precedenti nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • leggi speciali sulle armi (richiamo a I. n. 694/74 rectius 497/74 e artt. 1,2,4,7)

    Le disposizioni in materia di armi sono state richiamate dalla difesa; la Corte ha invece ritenuto che intercettazioni e servizi dimostrino contatti del ricorrente con intermediari per la fornitura di armi e la partecipazione diretta alla consegna in almeno un episodio, risultando indiziari.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principi generali sul carattere della motivazione e sull'onere di motivare adeguatamente le decisioni: la Corte ha giudicato che il Tribunale abbia fornito motivazione congrua e non apodittica.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, la valutazione dei gravi indizi è fondata sulla coerenza logica dell'insieme probatorio (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri): singoli elementi separati possono risultare insufficienti, ma il loro correlato e sistematico riscontro può costituire prova indiziaria solida.
  • Conversazioni intercettate che mostrano conoscenza di modalità operative (es. uso di intermediari per trasferire contanti, linguaggio criptico che si riferisce a stupefacenti o strumenti) possono dimostrare consapevolezza e partecipazione anche se il soggetto non è il materiale esecutore dell'importazione.
  • La promessa o l'accordo preventivo di acquistare parte dello stupefacente importato può integrare un contributo concorsuale rilevante (istigazione/agevolazione), ossia non è necessario che il quantitativo preciso sia individuato per ravvisare la partecipazione.
  • L'interscambiabilità dei ruoli esecutivi tra associati non esclude l'esistenza di un sodalizio criminale; anzi, rapporti stabili, parentela/affinità e luoghi comuni di stoccaggio rafforzano l'elemento della stabilità organizzativa.
  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. richiede comunque una valutazione caso per caso: il tempo trascorso dai fatti può attenuare l'esigenza cautelare se non emergono condotte successive, ma comportamenti reiterati o elementi successivi alla data iniziale (fino a tempi recenti) mantengono la giustificazione della misura cautelare.
  • I precedenti penali e il profilo personale dell'indagato (recidiva, condotte in contesti associativi) sono rilevanti nella ponderazione delle esigenze cautelari e possono rendere meno idonee misure alternative meno afflittive.
  • Per ottenere in cassazione l'annullamento di misure cautelari per vizio di motivazione è necessario dimostrare impossibilità logica o manifesta illogicità della motivazione: proposte interpretazioni alternative dei medesimi elementi indiziari risultano generalmente inammissibili se la motivazione di merito è organica e coerente.
  • La difesa che contesta la sussistenza di autoriciclaggio dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di collegamento consapevole con il meccanismo di reimpiego (es. assenza di contatti utili, prove di inconsapevolezza, testimonianze o elementi che spieghino la presenza occasionale), mentre la prosecuzione di contatti e richieste di utilizzo di canali alternativi rafforza l'ipotesi accusatoria.

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