Sentenza del 18/12/2019 n. 33581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della CTR per violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, sostenendo che la riscossione frazionata prevista durante il processo tributario non fosse applicabile alle obbligazioni doganali. Secondo l'Agenzia, la disciplina unionale, in particolare l'art. 244 del Codice doganale comunitario e l'art. 17 del Regolamento CE n. 1150/2000, consente la riscossione integrale dei dazi anche mentre è pendente il giudizio e anche dopo una decisione di primo grado sfavorevole al contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle dogane. Ha stabilito che l'art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 si applica alla riscossione frazionata degli atti impositivi solo quando la riscossione frazionata sia prevista o consentita già nella fase amministrativa. Poiché in materia doganale è ammessa la riscossione integrale sulla base dell'atto impositivo non definitivo, l'art. 68, commi 1 e 2, non si applica: dopo una sentenza di primo grado integralmente sfavorevole al contribuente, l'Amministrazione può esigere l'intero importo. È invece inesigibile la parte della pretesa eliminata o ridotta da una sentenza favorevole al contribuente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alla dichiarata inesigibilità di un terzo delle somme relative all'invito di pagamento n. 6401/10, mentre è stata confermata nel resto. Le spese dei gradi di merito sono rimaste ferme e quelle di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
"Pagamento del tributo in pendenza del processo"; il tributo è pagato in misura frazionata dopo le sentenze di primo e secondo grado nei casi in cui la riscossione frazionata sia prevista, mentre le somme riscosse in eccedenza rispetto alla decisione favorevole devono essere rimborsate.
La norma è regola generale per la riscossione frazionata delle sanzioni, ma per gli atti impositivi presuppone che la riscossione frazionata sia possibile già nella fase amministrativa. Non si applica ai tributi, come quelli doganali, per i quali è consentita la riscossione integrale sulla base dell'accertamento non definitivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15
La disciplina della riscossione provvisoria e frazionata prevista per determinate imposte non si estende automaticamente alle obbligazioni doganali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47
Il contribuente può chiedere la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'atto impugnato, anche nei settori in cui la riscossione integrale è consentita.
Codice doganale comunitario, art. 244
La proposizione di un ricorso amministrativo o giudiziario non sospende, di regola, l'esecuzione della decisione doganale; la sospensione può essere disposta dall'autorità competente alle condizioni previste.
Codice doganale comunitario, artt. 199, 218, 220 e 232
Le disposizioni sono state valorizzate per evidenziare l'obiettivo unionale di garantire la contabilizzazione e la riscossione tempestiva e integrale dei dazi e dei diritti doganali, anche mediante esecuzione coattiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 3-bis, introdotto dalla L. n. 161 del 2014, art. 10
"Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato ... dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia."
La disposizione conferma espressamente la prevalenza della disciplina unionale per la riscossione dei dazi, delle risorse proprie tradizionali e dell'IVA all'importazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19
Per le sanzioni tributarie, la riscossione frazionata prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 opera anche quando la normativa speciale non prevede una specifica riscossione frazionata.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15-bis
In materia di ruoli straordinari, l'iscrizione e la riscossione dipendono comunque dalla validità dell'atto impositivo presupposto; una sentenza, anche non definitiva, che annulla l'atto impone lo sgravio o la riduzione delle somme.
Massime di principio
- Per stabilire se il contribuente debba pagare solo una quota del tributo durante il processo, occorre verificare prima la normativa sostanziale dello specifico tributo: l'art. 68 non introduce automaticamente la riscossione frazionata per ogni imposta.
- Se la normativa consente all'Amministrazione di riscuotere integralmente il tributo già sulla base di un accertamento non definitivo, la riscossione può normalmente proseguire per l'intero importo anche dopo una sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.
- In materia doganale, la riscossione integrale dei dazi e dei diritti resta in linea generale legittima, perché prevalgono le regole dell'Unione Europea dirette a garantire l'immediata acquisizione delle risorse proprie.
- Una sentenza di primo grado favorevole al contribuente produce effetti immediati sulla riscossione: la parte della pretesa annullata o ridotta non può più essere eseguita, anche se la sentenza non è ancora definitiva.
- Se il contribuente vuole evitare la riscossione durante il giudizio, deve valutare la richiesta di sospensione cautelare, dimostrando i presupposti richiesti, come il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- La situazione deve essere analizzata separatamente per ciascun atto impositivo: una cartella unitaria fondata su più avvisi può avere importi esigibili diversi, a seconda dell'esito dei giudizi relativi ai singoli atti.
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