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Sentenza

Sentenza n. 1815/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione del funzionario responsabile del Servizio edilizia privata ed urbanistica del Comune di Borgo San Dalmazzo, prot. n. 20150 del 12.09.2022, con la quale è stato negato al ricorrente il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina esterna interrata su area privata di sua proprietà.

Giustizia amministrativa202300199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina esterna interrata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire fondato sul contrasto dell’intervento con l’art. 35 bis, comma 6.2, delle N.T.A. del P.R.G., che prevede una fascia di rispetto di cinque metri per i corsi d’acqua artificiali. Il canale irriguo denominato “Bealera Grossa” è interrato e intubato e corre al di fuori del muro di cinta del complesso condominiale. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e dell’art. 20 d.P.R. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà, sostenendo che la fascia di rispetto, ispirata all’art. 14, comma 6, delle N.T.A. del P.A.I., sarebbe funzionale esclusivamente alla manutenzione dei canali e non potrebbe applicarsi all’area privata, non direttamente sovrastante il canale. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe riprodotto il preavviso di diniego senza esaminare puntualmente le osservazioni del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che le N.T.A. del P.R.G. configurino una fascia di rispetto di cinque metri e un vincolo di inedificabilità assoluta e inderogabile per i corsi d’acqua artificiali, applicabile anche quando il corso d’acqua sia interrato e tombato. La disciplina non tutela soltanto lo sfruttamento delle acque e il loro deflusso, ma anche la disponibilità di uno spazio necessario alle attività manutentive con mezzi meccanici. Non è decisiva la presenza del muro di cinta tra il giardino e il canale, poiché dagli atti risultava che lo spostamento e l’intubamento del canale erano stati autorizzati con assunzione degli oneri manutentivi da parte dei proprietari e degli aventi causa e con l’obiettivo di non creare problemi alla viabilità pubblica; non poteva quindi escludersi la necessità di occupare temporaneamente il giardino per depositare materiali e mezzi, limitando l’occupazione della strada comunale. Quanto al secondo motivo, il giudice ha affermato che l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni argomento contenuto nelle osservazioni al preavviso di diniego, purché dalla motivazione emerga che esse siano state effettivamente considerate e siano comprensibili, anche implicitamente, le ragioni del loro mancato accoglimento. Nel caso concreto il Comune aveva richiamato le osservazioni, svolto ulteriori approfondimenti istruttori e acquisito il parere negativo della Commissione edilizia, ritenendo comunque insuperabile il contrasto con la fascia di rispetto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, istruttoria e partecipazione; le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Invocato dal ricorrente con riguardo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire; la censura collegata è stata respinta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve considerare le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego, ma non deve confutare analiticamente ogni argomento, se la motivazione consente di comprendere le ragioni del mancato accoglimento complessivo.

  • art. 35 bis, comma 6.2, N.T.A. del P.R.G.

    “per i ‘corsi d’acqua artificiali (canali, bealere, rogge, etc.)’, una ‘fascia di rispetto di 5 metri’”

    La disposizione introduce una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta e inderogabile, applicabile anche ai corsi d’acqua artificiali interrati e tombati.

  • art. 28, comma 2, N.T.A. del P.R.G.

    “Le fasce di rispetto di cui al 1° comma sono inedificabili”

    Rende inedificabili le fasce di rispetto, comprese quelle relative a corsi d’acqua, rii e canali.

  • art. 14, comma 6, N.T.A. del P.A.I.

    “Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese ... fino a 5 metri”

    La previsione, recepita dalle N.T.A. comunali, giustifica l’estensione della fascia di rispetto in funzione delle esigenze manutentive delle reti di scolo artificiali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Una fascia di rispetto prevista dagli strumenti urbanistici per i corsi d’acqua artificiali può configurare un vincolo di inedificabilità assoluta e inderogabile, applicabile anche quando il canale sia interrato o tombato.
  • La ratio della fascia di rispetto dei canali artificiali non si esaurisce nella tutela del deflusso e dello sfruttamento delle acque, ma comprende l’esigenza di garantire uno spazio operativo per gli interventi di manutenzione, anche con mezzi meccanici.
  • La presenza di un muro di cinta o di altra separazione fisica tra il corso d’acqua interrato e l’area privata non esclude l’applicazione della fascia di rispetto quando, in concreto, l’area possa essere necessaria per il deposito di materiali e mezzi o per lo svolgimento delle attività manutentive.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni singolo argomento; è sufficiente una motivazione dalla quale emerga l’effettiva considerazione delle osservazioni e siano comprensibili le ragioni del loro complessivo mancato accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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