Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto da una socia accomandataria, già dichiarata fallita insieme alla società, volto a far dichiarare la nullità di un contratto di sale and lease back avente ad oggetto un opificio industriale, nonché la nullità dei contratti di fideiussione e garanzia collegati stipulati con istituti di credito, con ulteriore domanda di risarcimento dei danni, anche in relazione al protesto levato da una banca. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibili le domande per difetto di legittimazione processuale dell'attrice, ritenendo che, essendo i rapporti compresi nel fallimento, la legittimazione spettasse al curatore e che l'inerzia fallimentare non fosse disinteresse totale ma valutazione negativa sulla convenienza della lite. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 l.fall., sostenendo che il difetto di capacità processuale del fallito, se il curatore è inerte, non può essere eccepito dai convenuti né rilevato d'ufficio; 2) motivazione perplessa e incomprensibile, per non avere la corte d'appello spiegato in che modo il fallimento avesse espresso una ponderata valutazione negativa sulla prosecuzione delle azioni; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice d'appello desunto tale valutazione senza adeguato supporto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso. Ha ribadito che, nelle controversie relative a rapporti compresi nel fallimento, la regola è la perdita della capacità processuale del fallito e la legittimazione esclusiva del curatore; la legittimazione suppletiva del fallito sorge solo in caso di totale disinteresse dell'amministrazione fallimentare, da allegare rigorosamente e accertare in fatto. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato che il fallimento non era rimasto semplicemente inerte, ma aveva espresso una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione della lite, apprezzamento non sindacabile nel giudizio di merito. La conseguenza è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 l.fall.
La dichiarazione di fallimento, per i rapporti patrimoniali compresi nella procedura, comporta la perdita della capacità processuale del fallito e l'attribuzione esclusiva della legittimazione al curatore; la legittimazione del fallito sopravvive solo eccezionalmente in caso di totale disinteresse degli organi fallimentari.
art. 25 n. 6 l.fall.
È richiamato come norma che prevede il provvedimento autorizzativo del giudice delegato per stare in giudizio, distinta dalla mera astensione dal giudizio.
art. 36, comma 1, l.fall.
Il fallito può reagire in sede fallimentare contro l'inerzia del curatore tramite reclamo al giudice delegato.
artt. 25 n. 6 e 26 l.fall.
Le determinazioni del giudice delegato e i relativi reclami costituiscono il rimedio per contestare la valutazione del curatore sul non promuovere o non proseguire la lite.
art. 43 l.fall.
La mera inerzia del curatore legittima il fallito solo per gli atti impositivi relativi a rapporti d'imposta maturati prima del fallimento, per la peculiarità del contenzioso tributario.
art. 142, comma 3, lett. b, l.fall.
È richiamato per evidenziare l'interesse del fallito a contestare il debito tributario al fine di evitare residui sanzionatori anche dopo l'esdebitazione.
art. 115 c.p.c.
La censura era formulata come violazione delle regole di valutazione della prova, ma è stata ritenuta inammissibile alla luce dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura era diretta contro l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, non consentito in cassazione nei termini prospettati.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge utilizzato per il primo e il terzo motivo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
È invocato per il vizio motivazionale, ma la Corte non ravvisa un'omissione decisiva tale da integrare il vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la regola è la perdita della capacità processuale del fallito e la legittimazione esclusiva del curatore.
- La legittimazione eccezionale del fallito a stare in giudizio sorge solo se l'inerzia del curatore dipende da un totale disinteresse degli organi fallimentari; non basta una valutazione negativa sulla convenienza della causa.
- Il totale disinteresse del curatore deve essere specificamente allegato dal fallito ed è oggetto di accertamento fattuale da parte del giudice di merito.
- L'assenza del presupposto del totale disinteresse è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nei limiti del giudicato.
- La valutazione del curatore circa la convenienza o meno della prosecuzione della lite non si contesta nel giudizio ordinario, ma con gli strumenti endofallimentari previsti dalla legge fallimentare.
- La mera inerzia del curatore consente la legittimazione straordinaria del fallito in modo peculiare soprattutto nel contenzioso tributario relativo a rapporti d'imposta sorti prima del fallimento, per la specificità di quel sistema.
- In cassazione non è consentito trasformare in censura di violazione di legge o di motivazione il semplice dissenso sull'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine all'inerzia del curatore.
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