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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22207 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che per l'anno 2004 fosse stato erroneamente indicato lo studio TG66U, relativo all'outsourcing informatico, mentre l'attività concretamente svolta avrebbe richiesto lo studio SG92U. Ha inoltre contestato la motivazione delle decisioni di merito, dedotto l'erroneità dell'applicazione degli studi di settore e sostenuto che l'accertamento fosse fondato esclusivamente su tale parametro. In Cassazione ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione, contestando anche la declaratoria di inammissibilità della domanda di rimborso delle somme eventualmente versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al rimborso, sia perché riguardava in realtà un vizio processuale denunciato con il motivo errato, sia perché non era stato dimostrato alcun effettivo versamento tale da giustificare l'interesse alla domanda. Quanto alla scelta dello studio di settore, la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso: la società non aveva trascritto i verbali del contraddittorio, non aveva dimostrato concretamente l'errore commesso e non aveva contestato adeguatamente il rilievo secondo cui il codice attività utilizzato comportava l'applicazione dello studio indicato in dichiarazione. È stata quindi confermata la decisione della CTR e la società è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.700 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    La norma è stata applicata dalla CTR per dichiarare inammissibile la domanda di rimborso ritenuta nuova. La Cassazione non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola comunque inammissibile per errata individuazione del vizio denunciato e per carenza di interesse.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo relativo all'insufficiente e contraddittoria motivazione non era idoneo a veicolare una censura che, nella parte concernente l'asserito errore processuale sulla domanda di rimborso, avrebbe dovuto essere ricondotta al diverso vizio previsto dal n. 4 della stessa disposizione.

  • Art. 378 c.p.c.

    La ricorrente ha depositato memorie illustrative in vista della decisione, senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso.

  • Studi di settore

    Gli studi di settore non sono stati considerati automaticamente decisivi in astratto; tuttavia, nel caso concreto, la società non ha fornito elementi specifici e documentati per dimostrare che lo studio indicato in dichiarazione fosse errato o non pertinente all'attività effettivamente esercitata.

Massime di principio

  • Chi sostiene di aver indicato erroneamente uno studio di settore deve dimostrare in modo concreto l'errore, descrivendo l'attività effettivamente svolta e producendo documentazione idonea a distinguerla da quella considerata dallo studio applicato.
  • La coerenza tra codice attività dichiarato e studio di settore utilizzato costituisce un elemento rilevante: chi intende contestarla deve spiegare e provare perché il codice o lo studio non rappresentino la realtà economica dell'impresa.
  • Le difese devono essere coerenti in tutte le fasi del procedimento. Cambiamenti o contraddizioni tra fase amministrativa, primo grado, appello e cassazione possono indebolire la credibilità della contestazione.
  • Nel ricorso per cassazione occorre riportare o indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, come verbali di contraddittorio e prove dell'errore; il mancato rispetto del principio di autosufficienza può comportare il rigetto.
  • Una domanda di rimborso deve essere formulata tempestivamente e deve essere sostenuta dalla prova dell'effettivo pagamento e dell'interesse concreto a ottenerne la restituzione.
  • La contestazione di un vizio processuale deve essere proposta mediante il corretto motivo di ricorso per cassazione; utilizzare il motivo relativo alla motivazione per denunciare un error in procedendo può rendere la censura inammissibile.

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