Ordinanza n. 3625/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento dell’Ambasciata d'Italia al Cairo di diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso. In particolare, la procura alle liti rilasciata dal lavoratore egiziano il 31 ottobre 2025 non risulterebbe tempestivamente conferita nelle forme richieste, alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso non sarebbe stato notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, benché l'Ambasciata d'Italia al Cairo, autrice del diniego impugnato, sia incardinata presso tale amministrazione, indicata nell'ordinanza come esclusivamente munita di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso né ha deciso la domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti le questioni rilevate d'ufficio, assegnando 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulle possibili cause di inammissibilità relative alla procura alle liti e alla mancata notificazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, mediante assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie prima della definizione della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
È richiamata per i chiarimenti sulle forme e sulla tempestività del rilascio della procura alle liti, rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una possibile causa di inammissibilità, deve sottoporre la questione alle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- La procura alle liti rilasciata da un cittadino straniero deve rispettare le forme e i termini richiesti dalla disciplina processuale, secondo i chiarimenti dell'Adunanza Plenaria; il mancato rispetto può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando è impugnato un provvedimento adottato da un'ambasciata italiana, la corretta individuazione dell'amministrazione statale dotata di legittimazione passiva può richiedere la notificazione del ricorso al ministero presso cui l'ambasciata è incardinata.
Come è indicizzato
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