Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale in concorso e per detenzione a fini di spaccio di cocaina in concorso. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per il capo relativo alla resistenza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e perché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, non manifestamente illogica e fondata su risultanze dibattimentali. Quanto alle attenuanti generiche, è stato ritenuto legittimo il diniego in assenza di elementi positivi e alla luce della gravità del fatto, desunta anche dall'ingente quantitativo di cocaina sequestrata.
Norme richiamate
artt. 110, 81 co. 1 e 337 c.p.
La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale è stata contestata in concorso di persone e in continuazione; ai fini della configurabilità del reato è sufficiente una condotta violenta o coattiva idonea a impedire o turbare l'attività del pubblico ufficiale, senza necessità di contatto fisico diretto o di ulteriori eventi lesivi.
art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90
È stata contestata la detenzione a fini di spaccio di cocaina; la gravità del fatto è stata valorizzata anche in relazione all'ingente quantitativo e al grado di purezza della sostanza.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi di segno positivo; la sola incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione della diminuente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
La concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269
Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente motivare sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, quando il ricorrente si limiti a contrapporre una propria lettura dei fatti a quella logicamente e congruamente espressa dai giudici di merito.
- La resistenza a pubblico ufficiale è configurabile anche in assenza di contatto fisico diretto, quando la condotta violenta o coattiva sia idonea a impedire o turbare l'attività dell'agente operante.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare l'assenza di elementi positivi e la gravità del fatto; la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione del beneficio.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando richiama gli elementi ritenuti decisivi e risponde alle specifiche deduzioni dell'interessato, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento prospettato dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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