Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03029/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito per gli anni d’imposta 2007 e 2008. In appello aveva dedotto, in via pregiudiziale, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza. L’Ufficio aveva prodotto copia analogica, estratta dalla banca dati S.I.Gi.T., delle ricevute PEC di accettazione e consegna della comunicazione, prive di attestazione di conformità. La CTR aveva accolto l’appello sul punto, ritenendo necessaria l’allegazione delle copie analogiche con attestazione di conformità oppure il deposito dei file digitali. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2712 c.c. e degli artt. 31 e 59 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse errato nel reputare inidonea la documentazione prodotta e che comunque la contribuente non ne avesse contestato specificamente la conformità; con il secondo, subordinato, ha dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo per avere la CTR, pur accogliendo solo la questione pregiudiziale, poi dichiarato nel dispositivo di "accogliere il ricorso".

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la produzione di copie analogiche delle ricevute PEC in difetto di specifico disconoscimento della conformità all’originale informatico da parte della contribuente. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché riesamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione della CTR è stata quindi annullata perché non conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di produzione documentale telematica e disconoscimento.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    La conformità della copia fotostatica all’originale può essere efficacemente contestata solo con un disconoscimento specifico; in difetto, la copia conserva efficacia probatoria.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nel processo tributario.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata dalla CTR nella valutazione della comunicazione di udienza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio dedotto in cassazione, sia per la violazione di norme processuali sia per il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 369 c.p.c.

    Nel richiamo alle Sezioni Unite, si afferma che la mancanza di attestazione di conformità non determina improcedibilità se vi è mancato disconoscimento o successiva asseverazione.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    La conformità della copia all’originale può rilevare ai fini probatori se non è stata disconosciuta dalla controparte.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994

    Richiamato nel principio secondo cui la copia analogica di atto notificato via PEC può essere depositata anche senza attestazione di conformità, in presenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sul requisito della motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di copie analogiche di documenti formati e trasmessi in via telematica non è di per sé inutilizzabile o inidonea, se la controparte non ne abbia disconosciuto specificamente la conformità all’originale informatico.
  • Il disconoscimento della conformità tra copia e originale deve essere chiaro, specifico e inequivoco; non sono sufficienti contestazioni generiche o meramente assertive sulla presunta inidoneità del supporto documentale.
  • Quando la parte avversaria non contesta in modo specifico la conformità della copia analogica, il giudice non può escluderne l’efficacia probatoria solo perché non è prodotta in formato digitale o priva di attestazione di conformità.
  • I principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di deposito di copie analogiche di atti notificati via PEC hanno portata generale e sono applicabili anche in altre fattispecie in ambiente digitale, al fine di evitare un uso eccessivamente formalistico della sanzione di improcedibilità o di inutilizzabilità.
  • In presenza di un motivo principale accolto, il motivo subordinato diviene assorbito e non richiede autonoma decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.