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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23799/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte)

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso originario proposto dalla parte civile avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse il gravame contro il proscioglimento per ne bis in idem di tre imputate del reato di violenza privata. La Settima sezione della Cassazione aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo rispetto al termine di 15 giorni decorrente da sentenza con motivazione contestuale. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto una domanda qualificata come istanza di restituzione in termini, deducendo che l'avviso di udienza era stato notificato in modo errato presso un indirizzo diverso da quello del domicilio eletto e della PEC, con conseguente inesistenza della notifica e lesione del diritto di difesa. Ha inoltre sostenuto di non poter proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. perché non "condannato", affermando però un concreto interesse a impugnare per evitare la condanna al pagamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende e per contestare la procedura camerale seguita senza avviso. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha riqualificato l'istanza come ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., affermando che tale rimedio è esperibile anche da soggetti diversi dal condannato quando sia diretto contro un provvedimento di inammissibilità dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Tuttavia ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati: nel procedimento ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. non era dovuto alcun avviso alle parti del deposito degli atti, della data dell'udienza o delle possibili ragioni di inammissibilità, sicché la ricorrente non poteva dolersi della mancata o erronea notifica di un avviso che non aveva diritto di ricevere. La sentenza si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei casi indicati avviene senza formalità di procedura; in tali ipotesi non si applica la procedura camerale ordinaria con avvisi alle parti sul deposito e sulla data dell'udienza.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è il rimedio generale contro i provvedimenti della Cassazione; nella specie la Corte afferma che, per il ricorso avverso l'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, il rimedio è esperibile anche da soggetti diversi dal condannato.

  • art. 591 c.p.p.

    comma 1, lett. a), b), c), d)

    L'art. 610, comma 5-bis, richiama i casi di inammissibilità connessi a difetto di legittimazione, non impugnabilità del provvedimento, inosservanza di determinate disposizioni sulla presentazione dell'impugnazione e rinuncia.

  • art. 582 c.p.p.

    Richiamato tra le disposizioni la cui inosservanza rileva ai fini dell'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato tra le disposizioni la cui inosservanza rileva ai fini dell'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis.

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamato tra le disposizioni la cui inosservanza rileva ai fini dell'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis.

  • art. 605 c.p.p.

    È richiamato nel racconto del precedente provvedimento di inammissibilità, che aveva applicato la condanna alle spese e alla cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come parametro della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

  • art. 175 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente per la richiesta di restituzione in termini.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'esistenza di una procedura con contraddittorio scritto e possibilità di interlocuzione prima della decisione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Citato nel novero dei casi cui si applica la disciplina dell'art. 610, comma 5-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso un provvedimento della Cassazione che dichiari inammissibile un ricorso ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. può essere proposto anche da soggetti diversi dal condannato, poiché la norma speciale non richiama i limiti soggettivi dell'art. 625-bis nella sua formulazione generale.
  • Nei procedimenti definiti senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., non è dovuto alle parti l'avviso del deposito degli atti, della data di udienza o delle possibili ragioni di inammissibilità, sicché non può essere dedotto un vizio per omissione o errore di notifica di un avviso non previsto.
  • La tutela del contraddittorio nei procedimenti camerali non partecipati costituisce il fondamento della riqualificazione del rimedio straordinario e consente l'accesso alla Cassazione anche quando il ricorrente non sia formalmente un condannato.
  • Quando il ricorso straordinario si fonda su doglianze che presuppongono un diritto all'avviso non previsto dalla disciplina speciale, i motivi devono essere dichiarati manifestamente infondati e il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze accessorie di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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