Sentenza n. 8366/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – Area 4 bis – Sportello Unico Immigrazione, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, col conseguente obbligo della PA di provvedere espressamente sull’istanza di cui è causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento asseritamente serbato sulla domanda di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un nulla osta al lavoro subordinato, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura di Roma sulla domanda presentata il 29 gennaio 2026 per la fissazione dell'appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, deducendo che l'istanza era già stata definita con provvedimento del 24 marzo 2025 di revoca del nulla osta e di divieto di autorizzazione all'ingresso, notificato il 31 marzo 2025, quindi anteriormente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo fondata l'eccezione dell'Amministrazione. Dagli atti risultava che l'istanza era stata già definita con il provvedimento di revoca del nulla osta del 24 marzo 2025, notificato il 31 marzo 2025, mentre il ricorso era stato notificato e depositato il 3 aprile 2026. Non sussisteva quindi alcuna inerzia amministrativa al momento della proposizione dell'azione e mancava il presupposto dell'azione avverso il silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; tale presupposto manca quando l'istanza sia stata già definita con un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è inammissibile se, prima della sua proposizione, l'amministrazione ha già adottato un provvedimento espresso sull'istanza.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile quando, anteriormente alla notifica e al deposito del ricorso, l'amministrazione abbia già definito espressamente l'istanza cui il ricorso si riferisce.
- La successiva contestazione della legittimità del provvedimento espresso non può essere surrogata dall'azione contro il silenzio, che presuppone esclusivamente l'inerzia dell'amministrazione sull'obbligo di provvedere.
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