Sentenza n. 598/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5258/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 25 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5258/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha pertanto domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. È stato nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano è stato ritenuto comprovato dall’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza dotata di attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, oggetto dell’obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’integrale esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →