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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 820/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) contestazione della sussistenza dell'aggravante "aver guidato contromano" (art. 589-bis, comma 2, n.5), sostenendo che l'invasione della corsia opposta non sarebbe stata frutto di volizione ma di perdita di controllo o malore e che la Corte di appello ha motivato in modo illogico e basandosi su testimonianze inattendibili; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 59 c.p. in relazione alla valutazione della prevedibilità dell'evento morte (avvenuta oltre 30 giorni dopo il sinistro e con concause mediche), per cui la ricorrente ritiene che il decesso non fosse "oggettivamente prevedibile"; 3) illegittimità della revoca della patente (art. 222 Cod. strada) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, sostenendo che, in assenza di aggravanti, la sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere la sospensione e non la revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivatamente escluso la tesi del malore per mancanza di prove e avessero creduto alle dichiarazioni che descrivevano una distrazione (saluto a persone sul bordo strada), giustificando così l'invasione dell'opposta corsia come risultato di disattenzione. Quanto alla prevedibilità dell'evento morte, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente di valutare la prevedibilità anche per le circostanze successive alla condotta; la Corte di appello aveva considerato la concause mediche come concausa di rilievo minimo, non escludente la prevedibilità rilevante ai fini dell'aggravante. Sulla revoca della patente, la Cassazione ha rilevato che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso la possibilità di sospensione in assenza di aggravanti, la Corte di appello, conoscendo la pronuncia, ha giustificato la revoca con l'elevato grado di colpa e la pericolosità della condotta (grave distrazione e velocità superiore al limite), motivazione ritenuta congrua. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    L'aggravante dell'aver guidato contromano è stata ritenuta applicabile anche quando l'invasione della corsia opposta derivi da distrazione o disattenzione; la diminuzione prevista dal comma 7 (attenuante per concorso di cause esterne come ritardo/omissione terapeutica) è stata riconosciuta dai giudici di merito come applicabile per una concausa di rilievo probabilmente minimo.

  • art. 140-143 Codice della Strada

    Norme di responsabilità e dovere di diligenza nella guida utilizzate per qualificare profili di colpa generica e specifica (mantenimento controllo del veicolo, comportamento in strada) che hanno integrato l'accertamento della colpa dell'imputata.

  • art. 59 cod. pen.

    I criteri di valutazione delle circostanze aggravanti riguardano anche le circostanze successive alla condotta; la "conoscenza" o "ignoranza per colpa" in relazione a fatti successivi si interpreta come previsione o prevedibilità, per cui il giudice deve valutare se l'evento aggravante era prevedibile dall'agente.

  • art. 222 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    comma 2, quarto periodo (nella parte censurata dalla Consulta)

    In forza della pronuncia della Corte Costituzionale n.88/2019, è stato affermato che in alcuni casi il giudice può disporre la sospensione anziché la revoca della patente in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; tuttavia, la sentenza di merito può comunque disporre la revoca se motivatamente sussiste un elevato grado di colpa e pericolosità della condotta.

  • Corte costituzionale, sent. n. 88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 222 che impediva la sospensione della patente in determinate ipotesi, consentendo quindi in linea generale una maggiore possibilità di graduare la sanzione amministrativa (sospensione vs revoca) quando non ricorrono aggravanti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati)

    Principio secondo cui la valutazione delle circostanze aggravanti ex art. 59 c.p. riguarda anche eventi successivi alla condotta e richiede valutazione della prevedibilità; principio richiamato per negare che la successiva circostanza (decesso per concause mediche) escluda automaticamente la prevedibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'aggravante per guida contromano può essere applicata anche quando l'invasione della corsia opposta derivi da grave disattenzione o distrazione: non è richiesto che l'azione sia volontaria in senso stretto, basta che la condotta integri il rischio tipico richiamato dalla norma (art. 140 c.d.s.).
  • Nella valutazione delle circostanze aggravanti il giudice deve considerare anche fatti successivi alla condotta (es. decesso avvenuto dopo giorni) ma secondo il criterio della prevedibilità: la presenza di concause non elimina automaticamente la prevedibilità dell'evento se tali concause risultano solo concausa di rilievo minimo.
  • Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n.88/2019 la revoca della patente non è sempre automatica: il giudice può graduare la sanzione (sospensione vs revoca) ma può comunque optare per la revoca se esiste un elevato grado di colpa o pericolosità della condotta comprovato in motivazione.
  • La prova della causa (malore, guasto meccanico) spetta a chi la invoca: in assenza di prova di un malore, i giudici possono ritenere più attendibile la ricostruzione testimoniale che parla di distrazione e valutarla come causa dell'invasione della corsia opposta.
  • Le carenze nell'intervento sanitario possono costituire attenuanti o concause ai fini della responsabilità penale, ma la loro rilevanza va quantificata: se giudicate soltanto come concausa minima non bastano a escludere la responsabilità o l'aggravante originaria.

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