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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 369/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. II, n. 369/2025, relativa a due interdittive antimafia, nonché interdittiva antimafia del 1° settembre 2023 confermativa della precedente interdittiva del 21 aprile 2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva respinto i ricorsi contro l'interdittiva antimafia del 21 aprile 2021 e il successivo provvedimento del 1° settembre 2023, adottato anche quale conferma della prima interdittiva. Quanto al primo provvedimento, l'appello riproduceva la ricostruzione dei fatti, richiami giurisprudenziali generali e passi della sentenza senza formulare specifiche censure contro i relativi capi. Quanto al secondo provvedimento, l'appellante deduceva invece la mancata effettiva attualizzazione del giudizio prognostico, in particolare per non avere la Prefettura adeguatamente considerato la revoca del controllo giudiziario, intervenuta il 13 luglio 2023 con esito positivo. La nuova interdittiva si fondava prevalentemente su elementi parentali e in larga parte preesistenti, riferiti a dinamiche relazionali indirette, senza spiegare specificamente perché l'esito positivo del controllo giudiziario fosse ininfluente rispetto alla concreta impresa interessata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato nel merito, l'appello nella parte rivolta contro l'interdittiva originaria, poiché privo di specifiche censure ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a. e non idoneo a superare la motivazione del TAR. Ha invece accolto l'appello nella parte relativa alla seconda interdittiva. Pur riconoscendo l'autonomia del controllo giudiziario rispetto alla valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa, il Collegio ha ritenuto che l'esito positivo del controllo giudiziario costituisse una sopravvenienza specifica e favorevole, da ponderare con il contesto ambientale e con gli elementi indiziari preesistenti. La Prefettura si era limitata ad affermare in termini generali e astratti l'autonomia dei due strumenti preventivi e la propria competenza, senza indicare elementi specifici relativi all'impresa e senza confrontare il percorso compiuto durante il controllo giudiziario con le ragioni originarie del rischio infiltrativo. È stato quindi rilevato un vizio motivazionale e annullata l'interdittiva del 1° settembre 2023, anche nella parte confermativa della precedente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca e parziale.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    specifiche censure contro i capi della sentenza gravata

    L'appello deve contenere specifiche censure rivolte contro i capi della sentenza impugnata; la mera riproduzione di argomenti generali o di passi della decisione non soddisfa tale requisito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati nella sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'appello amministrativo è inammissibile quando si limita a riprodurre la ricostruzione fattuale, richiami giurisprudenziali generali o passi della sentenza impugnata senza formulare specifiche censure contro i suoi singoli capi, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a.
  • L'autonomia funzionale del controllo giudiziario rispetto all'interdittiva antimafia non esonera il Prefetto dall'obbligo di considerare e motivare specificamente l'incidenza dell'esito del controllo giudiziario sulla successiva valutazione del pericolo infiltrativo.
  • Quando, dopo un'interdittiva antimafia, interviene l'esito positivo del controllo giudiziario, la successiva valutazione prefettizia deve confrontare concretamente tale sopravvenienza con il quadro indiziario, il contesto ambientale, la storia dell'impresa e le ragioni originarie del rischio infiltrativo.
  • Il Prefetto può adottare una nuova interdittiva anche dopo il controllo giudiziario, ma deve indicare con motivazione compiuta e individualizzata gli episodi, comportamenti o rapporti che dimostrano la permanenza del rischio, ponderandoli con il percorso compiuto dall'impresa durante il controllo; non è sufficiente richiamare in astratto l'autonomia dei due istituti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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