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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08134/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda due rapporti intercorsi tra un ente pubblico del comparto sanità e un soggetto che aveva svolto attività prima con una veste formale di collaborazione/autonomia e poi con un rapporto di impiego pubblico instaurato senza previo concorso. Nel primo rapporto, poi accertato come di lavoro subordinato, il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento di trattamenti economici superiori alla retribuzione iniziale prevista dal CCNL, sulla base della particolarità delle mansioni svolte; nel secondo rapporto, ugualmente, gli erano state riconosciute retribuzioni e una posizione economica superiore (D6) e un assegno ad personam, nonostante l’assenza di selezione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello deducendo: (i) violazione degli artt. 2, comma 3, 40, 45 e 2126 c.c. e delle norme collettive di comparto, sostenendo che la Corte territoriale aveva fatto riferimento in modo ultroneo all’art. 2126 c.c. e che, comunque, nel pubblico impiego privatizzato non sono ammissibili trattamenti economici e inquadramenti non previsti dalla legge o dal CCNL, neppure se di miglior favore; (ii) violazione delle norme su retribuzione e t.f.r. e dell’art. 2697 c.c., poiché il t.f.r. sarebbe stato calcolato su una base retributiva non dovuta, perché superiore al livello iniziale contrattuale; (iii) violazione delle medesime norme, nonché degli artt. 1418 e 2033 c.c., con riferimento al secondo rapporto, per avere la Corte riconosciuto somme asseritamente indebite e una posizione economica non attribuibile senza concorso. Il ricorrente ha anche contestato l’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, affermando che nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico è definito esclusivamente dai contratti collettivi e che non possono essere riconosciuti emolumenti o inquadramenti non previsti dal CCNL, nemmeno se di maggior favore. Ha quindi precisato che l’art. 2126 c.c., pur applicabile ai rapporti di fatto o nulli, non consente di attribuire al lavoratore pubblico prestazioni economiche superiori a quelle derivanti dalla corretta applicazione della contrattazione collettiva. Da ciò ha tratto la conseguenza che, nel primo rapporto, il lavoratore aveva diritto solo al trattamento economico iniziale previsto per la categoria di appartenenza, e nel secondo solo alla fascia iniziale, non potendo essere attribuita la posizione D6 in assenza di selezione. Ha inoltre accolto anche la censura relativa al t.f.r., osservando che esso va determinato sulle retribuzioni dovute secondo legge e CCNL, non su importi indebitamente corrisposti. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, per la determinazione del dare-avere applicando i principi indicati, restando fermi il riconoscimento del t.f.r. e dei diritti connessi all’omissione contributiva per il primo rapporto. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    si applica ai rapporti di lavoro di fatto o nulli, ma nel pubblico impiego non consente di riconoscere effetti economici migliori o diversi da quelli previsti dalla disciplina collettiva e legale applicabile.

  • art. 2, comma 3, d. lgs. n. 165 del 2001

    i trattamenti economici nel pubblico impiego privatizzato sono attribuiti esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.

  • art. 40 d. lgs. n. 165 del 2001

    richiamato quale norma del sistema di regolazione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 45 d. lgs. n. 165 del 2001

    stabilisce che il trattamento economico è definito dai contratti collettivi e che i trattamenti individuali non possono essere inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

  • art. 13 CCNL 1999 comparto sanità

    richiamato tra le norme collettive applicabili al rapporto.

  • art. 17 CCNL 1999 comparto sanità

    richiamato tra le norme collettive applicabili al rapporto.

  • art. 30 CCNL 1999 comparto sanità

    prevede il trattamento economico iniziale e lo sviluppo economico attraverso ulteriori fasce retributive dopo la prima fascia.

  • art. 35 CCNL 1999 comparto sanità

    disciplina i criteri per la progressione economica orizzontale e il passaggio tra le fasce retributive mediante selezioni.

  • art. 4 Accordo Quadro Nazionale 1999 sul t.f.r. dei dipendenti pubblici

    richiamato per la disciplina del t.f.r. nel pubblico impiego.

  • art. 1, comma 8, DPCM 20 dicembre 1999

    richiamato nell’ambito della disciplina del t.f.r. dei dipendenti pubblici.

  • art. 2120 c.c.

    il t.f.r. va calcolato sulle retribuzioni dovute secondo la disciplina sostanziale applicabile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla prova del diritto alle somme e al calcolo del dovuto.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso.

  • art. 1418 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità/invalidità di determinati assetti economici o contrattuali.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato con riferimento alla ripetizione dell’indebito delle somme non dovute.

  • art. 414, n. 4, c.p.c.

    richiamato tra i vizi processuali dedotti nel ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione, con doglianze di violazione di legge e nullità.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato anche per contestare la valutazione delle allegazioni e dei conteggi.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico del dipendente è determinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva; non è configurabile un diritto a conservare emolumenti di maggior favore se privi di base normativa o contrattuale.
  • L’art. 2126 c.c. tutela l’attività di fatto prestata in un rapporto invalido o irregolare, ma non può essere invocato per attribuire al lavoratore pubblico un trattamento economico più vantaggioso di quello che deriverebbe da un valido rapporto disciplinato dal CCNL.
  • La progressione economica e l’attribuzione di fasce superiori nel pubblico impiego contrattualizzato presuppongono il rispetto dei criteri e delle selezioni previste dal contratto collettivo; in mancanza, l’inquadramento più elevato non è legittimamente riconoscibile.
  • Il t.f.r. va calcolato sulle retribuzioni effettivamente dovute secondo la disciplina sostanziale applicabile, non su somme erogate in eccedenza o prive di titolo.
  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la corresponsione consapevole e volontaria di somme non dovute non è sufficiente a fondare un diritto quesito del dipendente alla loro conservazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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