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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33959/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna a 8 anni di reclusione e €2.750 di multa per due rapine aggravate e il furto di un'autovettura. Il ricorrente deduceva: (i) utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni predibattimentali di Angela Marra (art. 512 e 603 c.p.p.), per carenza delle ricerche e prevedibilità dell'irreperibilità; mancata rinnovazione della testimonianza in appello; (ii) illegittimità dell'acquisizione e valutazione dei dati di geolocalizzazione (art. 266 e ss. c.p.p.), per assenza di decreto o delega del P.M.; (iii) vizio nell'identificazione del ricorrente dalle immagini di videosorveglianza e contraddittorietà con i risultati della geolocalizzazione e della consulenza tecnica; (iv) erronea esclusione del concorso anomalo (art. 116 c.p.); (v) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (vi) nei motivi aggiunti, estinzione del reato di furto per mancanza di querela dopo la modifica della procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto alcuni motivi generici per carenza di specificazione e di indicazione della decisività delle prove asseritamente viziati (in particolare sul rilievo delle dichiarazioni predibattimentali). Ha ritenuto infondato il motivo sulla geolocalizzazione, affermando che il GPS, quale mezzo atipico di ricerca della prova, non richiede automaticamente un provvedimento autorizzatorio del giudice né una delega scritta del P.M., e che i dati erano compatibili con le valutazioni della Corte territoriale. Ha escluso la possibilità per la Cassazione di riesaminare il merito della valutazione probatoria e ha confermato la correttezza della valutazione dell'identificazione dalle immagini e del nesso probatorio tra geolocalizzazione, intercettazioni, testimonianze e annotazioni di polizia giudiziaria. Ha ritenuto infondati i motivi sul concorso anomalo e sul diniego delle attenuanti, siccome la Corte d'appello aveva fornito motivazione congrua sulla partecipazione consapevole e sulla gravità dei fatti e dei precedenti. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese predibattimentalmente possono essere acquisite e valutate se rispondono ai requisiti di prevedibilità e correttezza delle ricerche; tuttavia la cassazione ha richiamato che l'utilizzabilità va eccepita indicando la specifica incidenza probatoria e la decisività dell'atto impugnato

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'acquisizione della testimonianza cartolare e alla sua utilizzabilità in dibattimento; la Corte ha ritenuto le ricerche adeguate e la testimonianza non decisiva rispetto al compendio probatorio

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alle indagini tecniche: la Corte ha ritenuto che la geolocalizzazione tramite GPS sia mezzo atipico non soggetto a preventiva autorizzazione giudiziaria e che non è necessario un atto scritto di delega del P.M. per la sua utilizzazione

  • art. 116 cod. pen.

    Norma sul concorso anomalo: la Corte d'appello ha motivato che l'imputato ha partecipato consapevolmente al progetto criminoso, escludendo i limiti che consentirebbero di riconoscere il concorso anomalo

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha applicato il principio secondo cui le attenuanti richiedono elementi positivi a favore; la gravità dei reati e i precedenti penali legittimano il diniego

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina transitoria sui reati divenuti perseguibili a querela; la Cassazione ha confermato che la disciplina non richiede attività ulteriori nel giudizio di legittimità quando il ricorso è inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Per censurare l'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali (art. 512 c.p.p.) è necessario indicare con precisione gli atti affetti da vizio e dimostrare la loro incidenza decisiva sul giudizio: argomentazioni generiche sono inammissibili
  • La mancata ricerca tramite recapito telefonico non è automaticamente vizio se non risulta che il numero fosse realmente utilizzato nel periodo delle ricerche; la valutazione sulla congruità delle ricerche è di merito e richiede elementi specifici per la censura in Cassazione
  • I dati di geolocalizzazione da GPS, intesi come 'pedinamento elettronico' della vettura, sono considerati mezzo atipico di ricerca della prova e non sempre richiedono un provvedimento autorizzatorio formale o una delega scritta del P.M.; la loro utilizzabilità va valutata alla luce della natura tecnica e della limitata massa informativa prodotta
  • La Corte di legittimità non può riesaminare il merito della valutazione probatoria (es. credibilità dei testimoni, valutazione delle immagini o dei tabulati tecnici): può censurare solo vizi di logicità o travisamento delle fonti di prova espressamente indicati
  • Il riconoscimento da parte di operatori che conoscono il soggetto e la visione di filmati non richiedono l'applicazione formale delle procedure degli artt. 213 ss. c.p.p.; si tratta di prova atipica la cui affidabilità va valutata secondo le regole della valutazione testimoniale
  • Per riconoscere il concorso anomalo (art. 116 c.p.) occorre dimostrare l'assenza di previsione dell'evento più grave e l'assenza di fattori eccezionali estranei: la semplice partecipazione al progetto criminoso può escludere il concorso anomalo
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla gravità del fatto e dai precedenti penali: l'attribuzione delle attenuanti richiede elementi positivi e specifici a favore dell'imputato
  • Le modifiche legislative sulla procedibilità di taluni reati (es. procedibilità a querela) non producono automaticamente effetti nel giudizio di legittimità quando il ricorso è dichiarato inammissibile; occorre verificare la disciplina transitoria e l'esercizio pieno della giurisdizione

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