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Sentenza

Sentenza n. 9942/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento pubblicato in data 6 novembre 2024 sul sito A.S.N. (Abilitazione Scientifica Nazionale), contenente il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l'acceso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 14/B2 “Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extraeuropee” di cui al Bando Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e collegiali del ricorrente, nonché ove lesivo, dei candidati; -di tutti gli atti, verbali e valutazioni svolte dalla Commissione nella procedura valutativa de qua nella parte in cui risultano lesivi per la ricorrente e, in particolare: a) del verbale della seduta di insediamento n. 1 dell’11 luglio 2024 recante definizione delle modalità organizzative per lo svolgimento dei lavori e determinazione dei criteri per la valutazione di titoli e pubblicazioni; b) del verbale n. 2 del 27 settembre 2024 recante esame dei titoli e pubblicazioni dei candidati; c) del verbale n. 3 del 29 ottobre 2024 recante definizione dei giudizi formulati nei confronti di ciascun candidato e chiusura dei lavori del quadrimestre; - se ed in quanto lesivo del Decreto Direttoriale n. 1796 del 27.10.2023 recante la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia e dei relativi allegati; - se ed in quanto lesivo del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art.16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - se ed in quanto lesivo del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell' abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a),b), c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6,commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”; - se ed in quanto lesivo del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120”; - se ed in quanto lesivo del Decreto del Presidente Della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante il “Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; - di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202501063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia, unitamente agli atti della procedura valutativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione ASN, deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. n. 120/2016, il difetto di istruttoria e l'omessa effettiva valutazione dei titoli contrassegnati dalle lettere f), g) e h), nonché l'erroneità della valutazione delle pubblicazioni, sostenendo che la Commissione non avrebbe considerato adeguatamente la consistenza della produzione scientifica e le recensioni favorevoli ricevute. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990, assumendo che il giudizio collegiale non avrebbe illustrato in modo analitico l'esame delle pubblicazioni e l'iter logico seguito. Con il terzo motivo ha contestato la composizione della Commissione, deducendo la violazione dell'art. 6-bis l. n. 241/1990, dell'art. 51 c.p.c. e del principio del collegio perfetto, in ragione della mancata astensione di una commissaria nei cui confronti il candidato aveva presentato un esposto o querela relativo a una precedente procedura valutativa presso altra università.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Commissione aveva riconosciuto il possesso di sei titoli su nove, quindi ben oltre il minimo di tre richiesto dall'art. 5 del D.M. n. 120/2016. La disciplina non impone l'attribuzione di punteggi né una motivazione analitica e individualizzata sul peso qualitativo di ciascun titolo, essendo previsto un accertamento complessivo della maturità scientifica. Anche la valutazione delle pubblicazioni rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione e non è sindacabile nel merito in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Il giudizio, articolato in oltre tre pagine e integrato dai giudizi individuali, aveva indicato specifiche criticità metodologiche, l'assenza di un apparato critico sistematico, l'uso prevalentemente di fonti archivistiche italiane, la ripetitività dei contenuti, le digressioni personali e il limitato livello di internazionalizzazione. Le recensioni favorevoli di altri studiosi non vincolano la Commissione ASN, perché il referaggio e le valutazioni esterne perseguono finalità diverse rispetto alla verifica della piena maturità scientifica. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione, non essendo necessaria un'analisi prolissa di ogni singola opera, purché il giudizio complessivo sia comprensibile, adeguato e riferito ai parametri normativi. Nel caso concreto, la motivazione consentiva di ricostruire l'iter valutativo e la stessa articolazione delle censure del ricorrente confermava che le ragioni del diniego erano state comprese. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l'obbligo di astensione della commissaria. La presentazione di un esposto o querela, non seguita dall'instaurazione di un procedimento giudiziario, non integra una causa pendente né, di per sé, una grave inimicizia ai sensi dell'art. 51 c.p.c. La grave inimicizia richiede una situazione oggettiva, articolata e radicata di ostilità, idonea a far presumere una decisione aprioristicamente sfavorevole. Neppure ricorreva un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 6-bis l. n. 241/1990, poiché l'esposto riguardava una diversa procedura e non evidenziava un interesse personale della commissaria confliggente con la funzione valutativa. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Costituisce la base legislativa della disciplina dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

  • artt. 3, 4, 5 e 6 D.M. 120/2016

    La Commissione formula un «motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli»; per la prima fascia il giudizio accerta «la piena maturità scientifica del candidato».

    La Commissione deve valutare complessivamente titoli e pubblicazioni secondo i parametri normativi; per i titoli è sufficiente accertare il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati, mentre l'abilitazione richiede anche una valutazione positiva della qualità complessiva delle pubblicazioni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e comprensibile del giudizio amministrativo; nell'ASN non richiede una disamina prolissa di ogni opera, ma una valutazione complessiva sufficientemente approfondita e riferita ai parametri applicabili.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    L'obbligo di astensione per conflitto di interessi richiede un interesse personale, diretto o indiretto, del funzionario in conflitto con l'interesse pubblico; non è integrato dalla sola presentazione di un esposto relativo a una diversa procedura.

  • art. 51 c.p.c.

    La «causa pendente» e la «grave inimicizia» costituiscono cause tassative di astensione.

    Le cause di incompatibilità sono tassative. Un esposto o querela non seguito dall'instaurazione di un giudizio non determina una causa pendente e, da solo, non dimostra una grave inimicizia oggettiva e radicata.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale del principio di imparzialità applicato alle commissioni concorsuali.

Massime di principio

  • Nelle procedure ASN, la valutazione della piena maturità scientifica e della qualità complessiva delle pubblicazioni costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione e non è sostituibile dal giudice, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento macroscopico.
  • L'obbligo di motivazione del giudizio ASN richiede una valutazione complessiva, adeguata, comprensibile e riferita ai parametri normativi, ma non impone una disamina prolissa e analitica di ogni singola pubblicazione, quando le ragioni della valutazione negativa risultino specificamente individuabili.
  • Il D.M. n. 120/2016 non configura un sistema di punteggi o di valorizzazione automatica dei singoli titoli: la Commissione deve accertare il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati e può fondare il giudizio finale sulla valutazione complessiva della maturità scientifica, senza dover motivare autonomamente il peso attribuito a ciascun titolo ulteriore.
  • Il superamento del referaggio o la ricezione di recensioni favorevoli non vincola la Commissione ASN, poiché tali valutazioni perseguono finalità diverse dall'accertamento della piena maturità scientifica e della qualità complessiva richiesta per l'abilitazione.
  • Le cause di incompatibilità e astensione dei componenti delle commissioni concorsuali sono tassative. La sola presentazione, da parte del candidato, di un esposto o querela contro un commissario, non seguita dall'instaurazione di un giudizio e priva di ulteriori elementi oggettivi, non integra né una causa pendente né una grave inimicizia, né determina di per sé un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneIncompetenzaPartecipazione procedimentale

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