Sentenza n. 995/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento o per la declaratoria di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 del provvedimento del Comune di Maniace n. 0007613 del 20 agosto 2024, nonché dell’eventuale provvedimento con cui si sia disposta la trascrizione dell’immobile in favore del Comune e, ove occorra, della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data e protocollo non conosciuti acquisita al protocollo del Comune di Maniace del 12 luglio 2024, n. 6627; nonché per la condanna dell’Amministrazione Municipale alla restituzione del terreno o all’emissione del provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 di acquisizione dell’area.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto di istanza di chiarimenti e incidente di esecuzione depositato senza previa notificazione, relativo all’esecuzione della sentenza che aveva annullato il provvedimento comunale e imposto la definizione della procedura di acquisizione sanante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto chiarimenti e proposto incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. in relazione a una precedente sentenza del TAR. Tale sentenza aveva annullato il provvedimento con cui il Comune aveva ritenuto trasferito all’ente, in forza di una procedura espropriativa, il terreno della dante causa dei ricorrenti, imponendo al Comune di concludere il procedimento mediante acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 oppure di manifestare la volontà di non acquisire il bene, con le conseguenti obbligazioni restitutorie e risarcitorie, salva la possibilità di definire la vicenda mediante compravendita o accordo transattivo. In sede di ottemperanza, i ricorrenti hanno sostenuto che il commissario ad acta, nominato per l’inerzia del Comune, non avesse esaurito il proprio incarico con la deliberazione con cui aveva manifestato la volontà di procedere all’acquisizione sanante, poiché restavano da determinare le somme dovute e da adottare il provvedimento finale di acquisizione. Hanno quindi chiesto di chiarire che il mandato commissariale comprendesse tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato e, in subordine, di assegnare al Comune e all’organismo straordinario di liquidazione un nuovo termine per concludere il procedimento, prevedendo l’intervento sostitutivo del commissario in caso di ulteriore inerzia. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che l’atto non era stato previamente notificato né all’amministrazione né alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le richieste formulate con l’atto depositato il 12 febbraio 2026. Il Collegio ha precisato che, sia qualificando l’atto come richiesta di chiarimenti sulle modalità dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a., sia qualificandolo come reclamo o impugnazione degli atti del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., era necessaria la previa notificazione dell’atto alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio. Poiché tale notificazione mancava, le domande erano inammissibili. Nulla è stato disposto sulle spese della fase, poiché il Comune non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
il ricorso di cui al presente articolo può altresì essere proposto anche al fine di chiedere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza
La richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato costituisce una forma di azione di ottemperanza, soggetta ai relativi requisiti processuali.
art. 114 c.p.a.
l'azione si propone... con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta
La notificazione del ricorso è necessaria nell’azione di ottemperanza e, secondo il TAR, anche per la richiesta di chiarimenti e per la contestazione degli atti del commissario ad acta.
art. 114, comma 6, c.p.a.
avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni
Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere previamente notificato ai controinteressati; la notificazione costituisce condizione necessaria per l’ammissibilità.
art. 114, comma 7, c.p.a.
nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza
Anche il ricorso volto a ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza deve rispettare la disciplina processuale dell’art. 114 c.p.a., compreso l’obbligo di notificazione.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La precedente sentenza aveva imposto al Comune, quale alternativa alla restituzione e agli obblighi risarcitori, di valutare e concludere il procedimento di acquisizione sanante dell’area.
Massime di principio
- La richiesta di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato, prevista dall’art. 112, comma 5, c.p.a., è soggetta all’obbligo di notificazione previsto dall’art. 114 c.p.a.; il deposito non notificato rende la richiesta inammissibile.
- Quando l’atto processuale è diretto, in alternativa, a ottenere chiarimenti sull’ottemperanza oppure a contestare atti del commissario ad acta, la notificazione preventiva alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio è comunque necessaria.
- Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere previamente notificato ai controinteressati; l’omissione della notificazione impedisce l’esame nel merito delle contestazioni.
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