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Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Acquappesa n. -OMISSIS-, notificata in data 10 febbraio 2026, avente ad oggetto “Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi depositati in modo incontrollato (art. 192, comma 3, del D. Lgs. n°152/2006) su area Demaniale Ferroviaria”;

Giustizia amministrativa202600466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati su area demaniale ferroviaria, con ripristino dello stato dei luoghi ed esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario dell'area)

Prevale il privato

La controversia

La società proprietaria dell'area ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto di rimuovere rifiuti abbandonati da ignoti e di ripristinare lo stato dei luoghi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il difetto di istruttoria, la carenza dei presupposti e il difetto di motivazione, lamentando l'assenza di accertamenti sulla propria eventuale responsabilità e la mancata instaurazione del contraddittorio. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, sostenendo che l'area non fosse nella sua esclusiva disponibilità, poiché utilizzata anche per l'accesso e il transito verso un'area gestita da altro soggetto, con conseguente necessità di ulteriori accertamenti. Infine, ha contestato l'uso distorto dei poteri contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e/o 54 d.lgs. 267/2000, deducendo l'assenza di una situazione emergenziale, anche in ragione della qualificazione dei rifiuti come non pericolosi, nonché la violazione dei principi di tipicità, proporzionalità e temporaneità. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione del Ministero dell'Interno e della Prefettura, rilevando che l'ordinanza era riferibile esclusivamente al Comune di Acquappesa e disponendone l'estromissione dal giudizio, con compensazione delle spese nei loro confronti. Nel merito ha accolto il primo motivo e annullato l'ordinanza. L'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 pone l'obbligo di rimozione principalmente a carico dell'autore dell'abbandono e, in solido, del proprietario o titolare di diritti sull'area solo quando la violazione sia a essi imputabile a titolo di dolo o colpa; non configura quindi una responsabilità oggettiva né un'obbligazione propter rem. Il Comune avrebbe dovuto svolgere approfonditi accertamenti sulla condotta dolosa o colposa della proprietaria e instaurare previamente il contraddittorio con i soggetti interessati. Dal provvedimento impugnato non risultava né l'accertamento di una condotta rimproverabile a RFI né l'avvio del contraddittorio. Tali garanzie sono espressamente richieste dall'art. 192, comma 3, e la loro omissione determina l'illegittimità dell'ordinanza; non è applicabile l'art. 21-octies l. 241/1990 per neutralizzare il vizio. Il giudice ha inoltre ribadito che la presenza di poteri ordinari ex art. 192 esclude il ricorso a ordinanze contingibili e urgenti per evitare il contraddittorio. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori; le spese con il Ministero e la Prefettura sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"; "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo"

    La responsabilità del proprietario o del titolare di diritti sull'area non è oggettiva né propter rem, ma richiede l'accertamento di dolo o colpa. Prima dell'ordinanza devono essere svolti accertamenti approfonditi e instaurato il contraddittorio con gli interessati.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza deve essere adeguatamente motivata sulla responsabilità del proprietario e sugli accertamenti compiuti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il destinatario dell'ordinanza deve essere previamente coinvolto nel procedimento, salvo quanto diversamente previsto; nel caso dell'art. 192 d.lgs. 152/2006 il contraddittorio è comunque necessario.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non può essere invocato per sanare l'omissione del contraddittorio espressamente richiesto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Il ricorso ai poteri contingibili e urgenti non può essere utilizzato per eludere il contraddittorio quando l'amministrazione dispone del potere ordinario di cui all'art. 192 d.lgs. 152/2006.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo decorso il termine previsto e non essendo necessaria attività istruttoria.

Massime di principio

  • L'obbligo del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento di rimuovere i rifiuti abbandonati sull'area sussiste soltanto quando sia accertata, in concreto, una condotta dolosa o colposa a lui imputabile; la mera qualità di proprietario o detentore dell'area non determina responsabilità oggettiva né un'obbligazione propter rem.
  • Prima dell'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l'amministrazione deve accertare in contraddittorio con gli interessati la sussistenza del dolo o della colpa del proprietario o titolare di diritti sull'area. L'omissione del contraddittorio rende illegittima l'ordinanza.
  • Il contraddittorio previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 costituisce una garanzia procedimentale specifica e non può essere neutralizzato mediante l'art. 21-octies l. 241/1990.
  • Quando l'amministrazione dispone del potere ordinario di ordinare la rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, non può ricorrere a un'ordinanza contingibile e urgente per eludere le garanzie procedimentali proprie del procedimento ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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