Ordinanza n. 101/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell’atto di diffida prot. n. 9158 del 22.5.2024, mediante il quale l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, ha diffidato il ricorrente ad eseguire la demolizione di una scala esterna di accesso all’immobile di sua proprietà; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguenziale, anche di data e contenuto sconosciuti, comunque lesivo della posizione del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.2.2025: dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 4.12.2024, notificata il successivo giorno 10.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla demolizione di una scala esterna e successiva ordinanza di demolizione e riduzione in pristino ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima la diffida comunale alla demolizione di una scalinata esterna di accesso al proprio immobile e, con motivi aggiunti, l’ordinanza comunale n. 3 del 4 dicembre 2024, notificata il 10 dicembre 2024, con cui gli è stato ingiunto di demolire e ridurre in pristino la scala entro sessanta giorni. Sono state dedotte violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 42/2004, del d.m. 2 marzo 2018, della l. 241/1990, dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017 e dell’art. 97 Cost., nonché violazione del principio di leale collaborazione, eccesso di potere, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà, sviamento e genericità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza sia del ricorso sia dei motivi aggiunti. La prima domanda cautelare era stata respinta; quella proposta contro l’ordinanza di demolizione era stata invece accolta, con sospensione dell’efficacia dell’atto. Per decidere nel merito, il TAR ha ritenuto necessario verificare la titolarità dell’area sulla quale insiste la scalinata e la sua eventuale natura pertinenziale rispetto all’immobile del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto una verificazione tecnica affidata al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Campobasso, con facoltà di delega a un tecnico qualificato dello stesso Ordine. Il verificatore dovrà ricostruire le vicende dell’area, esaminare la documentazione amministrativa e tecnica e gli atti negoziali, effettuare se necessario un sopralluogo e accertare se la scalinata ricada su suolo di proprietà comunale oppure costituisca pertinenza dell’immobile del ricorrente, identificato catastalmente al foglio 76, particelle 232/5, 233/10, 233/11 e 233/14. Dovrà inoltre fornire ogni ulteriore informazione, valutazione e documentazione utile alla definizione della causa. La relazione dovrà essere depositata entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 16 settembre 2026. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sui motivi di legittimità né una nuova pronuncia cautelare.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
«di demolire e di ridurre in pristino»
La disposizione è indicata dal Comune quale base della diffida e dell’ordinanza di demolizione; la sua concreta applicazione resta da valutare anche alla luce dell’accertamento sulla titolarità dell’area e sulla natura della scalinata.
art. 73 c.p.a.
È richiamato quale norma relativa al deposito delle memorie e degli scritti di replica in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando la definizione di una controversia edilizia dipende dall’accertamento tecnico e documentale della titolarità dell’area interessata dall’opera e della sua eventuale natura pertinenziale, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere i motivi di legittimità dell’ordinanza di demolizione.
- La verificazione può comprendere la ricostruzione delle vicende dell’area, l’esame degli atti amministrativi, tecnici e negoziali e, ove necessario, un sopralluogo, purché tali attività siano funzionali alla risposta ai quesiti posti dal giudice.
Come è indicizzato
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