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Sentenza

Sentenza n. 12224/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza della ricorrente avviata telematicamente in data 28 giugno 2025 ed avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo conseguito con il “CORSO IN ATTENZIONE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DI SOSTEGNO”, presso “l’Università Antonio de Nebrija di Madrid in Spagna.”, da ritenersi valido per l’insegnamento nella classe di concorso del sostegno ADMM SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. DI I GRADO e ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC. II GRADO;

Giustizia amministrativa202604459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo conseguito presso un’università spagnola per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato telematicamente il 28 giugno 2025 una domanda diretta al riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, del titolo conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante il decorso dei termini normativamente previsti, il Ministero non aveva concluso il procedimento né adottato un provvedimento espresso, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione sulla domanda o una richiesta di integrazioni documentali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e decorso del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia della disciplina speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Tale disposizione prevede che l’autorità accerti entro trenta giorni la completezza della documentazione e che provveda al riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché non risultavano richieste di integrazione né alcun provvedimento ministeriale, il giudice ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a configurare il silenzio-inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 31 c.p.a.

    La tutela avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di un’istanza formale, il decorso del termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra il silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e concludere il procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’ordine giudiziale all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice, senza anticipare il contenuto sostanziale della decisione amministrativa.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’adozione del provvedimento sostitutivo.
  • Nel decidere sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e alla giurisprudenza vincolante richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoRiconoscimento dei titoli di studioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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