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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34479/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

L'ente di riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 86.939,12, relativo a mancati versamenti di contributi e crediti previdenziali, oltre ad aggi, diritti e spese, sulla base di cartelle esattoriali notificate nel 2014. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il Tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, aveva respinto l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, non convertita nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c. perché la mera definitività della cartella non produce tale effetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe travisato la prova omettendo di considerare atti interruttivi della prescrizione già allegati e prodotti: preavviso di iscrizione ipotecaria via PEC del 19.2.2016, istanza di definizione agevolata del 19.4.2017, pignoramento presso terzi del luglio 2018. Ha inoltre richiamato l'art. 2943 c.c., assumendo che tali atti fossero idonei a interrompere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che la doglianza, pur formalmente incardinata sulla violazione dell'art. 115 c.p.c., in realtà contestava la valutazione e percezione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, cioè un preteso travisamento della prova. Tale vizio, secondo l'orientamento richiamato, non è deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c., ma può al più rilevare nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., oppure integrare motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, e ha disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    Norma richiamata per l'insinuazione del credito al passivo fallimentare.

  • d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5

    Il decorso del termine per impugnare la cartella comporta decadenza dall'opposizione, ma non determina di per sé la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Per i crediti contributivi è richiamata la prescrizione quinquennale, salvo idonei atti interruttivi.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui la conversione della prescrizione breve in quella decennale non opera automaticamente per effetto della definitività della cartella nei crediti contributivi non tributari.

  • art. 115 c.p.c.

    "porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice, salvo il rispetto delle prove legali e delle specifiche regole di valutazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Non può essere usato per denunciare un preteso travisamento della prova quando la censura investe la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione né il travisamento della prova.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di percezione sulla prova, quando il giudice supponga l'esistenza di un fatto escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto risultante dagli atti, integra un vizio revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti che manifestano inequivocamente la volontà di ottenere l'adempimento possono interrompere la prescrizione.

  • art. 380 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U, n. 20867/2020

    Richiamata per il principio secondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.

  • Cass., Sez. U, n. 8053/2014

    Richiamata per la definizione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. come omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • Cass. n. 24395/2020

    Richiamata per affermare che il travisamento della prova non è più deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ed è, se del caso, motivo di revocazione.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti consentiti; non ricorre, invece, quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio ritualmente prodotto.
  • Il preteso travisamento della prova, inteso come errore percettivo del giudice sulla esistenza o sul contenuto di un documento o di un fatto non controverso, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile come vizio di legittimità, ma può integrare, se ne ricorrono i presupposti, motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Nei crediti contributivi o previdenziali, la definitività della cartella per mancata tempestiva opposizione non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; occorre verificare la natura del credito e l'eventuale decorso del termine prescrizionale ordinario proprio del rapporto.
  • Gli atti con cui il creditore manifesti in modo inequivoco la volontà di ottenere il pagamento possono assumere efficacia interruttiva della prescrizione, ma la loro rilevanza processuale dipende dalla corretta allegazione, produzione e valutazione nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoContributi previdenzialiInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaPrevidenzaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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