Cassazione Penale, Sentenza n. 36659/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/1990 e reati connessi) e per importazione, trasporto e detenzione di kg 112,503 di hashish (capo B). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) inutilizzabilità dei tabulati telefonici e dati di geolocalizzazione acquisiti con decreto del Pubblico Ministero e non con provvedimento del giudice (art.132 d.lgs. n.196/2003 modificato dal d.l.132/2021); 2) vizio per revoca dell'ammissione di alcuni testi della difesa (presunta limitazione della lista testi; art.495 c.4 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e insufficienza/contraddittorietà delle prove a fondamento della responsabilità (contestazione di elementi quali la proprietà/uso dell'imbarcazione, riunione in hotel, conversazioni intercettate, occultamento della droga, biglietti aerei, intercettazione ambientale); 4) illegittima applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art.3 e 4 legge 146/2006), con contestazione della mancanza di prova della provenienza marocchina della droga e del carattere organizzato transnazionale dell'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e comunque manifestamente infondata, confermando che la disciplina transitoria introdotta dal d.l.132/2021 (conv. legge 178/2021) consente l'utilizzo dei tabulati acquisiti con decreto del P.M. purché siano corroborati da "altri elementi di prova"; nel caso concreto tali elementi sono stati ritenuti sussistenti (sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art.238-bis c.p.p., intercettazioni, attività di osservazione, dichiarazioni testimoniali e confessioni). Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la parte non aveva rilevato tempestivamente la nullità derivante dalla mancata motivazione della revoca dell'ordinanza ammissiva (effetto sanante per mancata tempestiva deduzione ai sensi dell'art.182 c.p.p.). Sul terzo motivo ha escluso il sindacato in Cassazione perché le doglianze miravano a una rivalutazione del merito e della valutazione probatoria (competenza esclusiva del giudice di merito), quindi inammissibile. Sul quarto motivo ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse: l'aggravante della transnazionalità era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e la pena definitiva è stata determinata nel minimo edittale, sicché l'annullamento della statuizione aggravante non avrebbe prodotto un vantaggio concreto all'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 74 e artt. 73 comma 4 e 6
Norme sostanziali in base alle quali sono stati contestati l'associazione finalizzata al traffico e i reati di importazione/trasporto/detenzione. La Cassazione non ha riesaminato il fatto ma ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la responsabilità in base alle risultanze processuali.
art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal d.l. 132/2021
La disciplina richiede provvedimento giudiziale per l'acquisizione dei tabulati e dei dati di geolocalizzazione; tuttavia la norma transitoria introdotta nel d.l.132/2021 e convertita (legge 23 novembre 2021 n. 178) consente l'utilizzo dei dati acquisiti prima della entrata in vigore quando sono presenti altri elementi di prova che li corroborano.
art. 1 d.l. 30 settembre 2021 n. 132 (norma transitoria, conv. legge 178/2021)
comma 1-bis della disposizione transitoria
Consente l'utilizzo dei dati di traffico acquisiti con decreto del PM prima dell'entrata in vigore del d.l. se integrati da altri elementi probatori e limitatamente a reati con pena massima non inferiore a 3 anni (ovvero più gravi), con applicazione restrittiva ad evidenziare la necessità di corrobazione.
art. 238-bis cod. proc. pen.
acquisizione di sentenze irrevocabili
Permette l'acquisizione in un procedimento di estratti o sentenze irrevocabili relative a procedimenti collegati; nel caso, le sentenze irrevocabili a carico di terzi sono state ritenute elemento corroborante per i dati telefonici.
art. 495 comma 4 cod. proc. pen.
disciplina sull'ammissione ed esame dei testi
Richiamato a motivo della revoca dell'ammissione di testi; la Corte ha rilevato che la revoca può essere legittimamente operata ma che la mancata impugnazione immediata produce sanatoria.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
onere di dedurre immediatamente le nullità
Stabilisce che la nullità di ordine generale deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti si considera sanata; motivazione della decisione sulla inammissibilità del motivo relativo ai testi.
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
Utilizzata nella ricostruzione del giudice di merito per il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti e per la determinazione della pena, con riduzione della pena nella misura massima nel giudizio di appello.
art. 3 e 4 legge 16 marzo 2006 n. 146
circostanza aggravante della transnazionalità
Prevedono aggravanti per reati commessi nell'ambito di organizzazioni criminali transnazionali; la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse stata correttamente valutata in grado di merito ma subvalente rispetto alle attenuanti e quindi la sua impugnazione non produceva interesse concreto.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
interesse all'impugnazione
Stabilisce che per proporre impugnazione è necessario l'interesse dell'impugnante; la Corte ha applicato il principio per escludere interesse del ricorrente relativamente all'aggravante considerata subvalente.
Massime di principio
- Dati di geolocalizzazione e tabulati acquisiti con decreto del Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore della disciplina che richiede provvedimento giudiziale possono essere utilizzati solo se corredati da altri elementi di prova idonei a corroborarli: occorre dimostrare collegamenti probatori (intercettazioni, osservazioni, sentenze irrevocabili, testimonianze) che, anche per mera consequenzialità logica, conferiscano significato probatorio ai dati tecnici.
- La censura sull'ammissione o revoca dei testi della difesa richiede tempestiva deduzione della nullità in udienza (art.182 c.p.p.); la mancata eccezione immediata comporta la sanatoria e rende inammissibile il motivo in sede di grado successivo.
- La Corte di Cassazione non è chiamata a riesaminare il merito fattuale o a rivedere la valutazione probabilistica delle prove: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili a meno che non siano contestati travisamenti o manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare una circostanza aggravante in sede di impugnazione è necessario avere un interesse concreto e attuale (es. soluzione favorevole sulla determinazione della pena); se l'aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e la pena è fissata al minimo, l'impugnazione può essere priva di interesse e quindi inammissibile.
- Nel censurare l'utilizzabilità di elementi acquisiti, è essenziale specificità e precisione: motivi generici o a valenza meramente critica sulla consistenza probatoria sono spesso ritenuti inammissibili per difetto di specificità.
- In casi complessi con pluri-procedimenti collegati, l'acquisizione di sentenze irrevocabili ex art.238-bis può costituire un forte elemento corroborante; tuttavia occorre sempre indicare chiaramente la relazione logica tra tali sentenze e gli elementi tecnici (es. tabulati) che si intendono valorizzare.
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