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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30626/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Oristano del 05/07/2024 che aveva condannato PERALTA a tre mesi di reclusione, pena condizionalmente sospesa, per i reati unificati di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (capo 1) e art. 612, comma finale, cod. pen. (capo 2). Il ricorso deduce: 1) omissione di subordinare la seconda concessione della sospensione condizionale della pena agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., atteso che l'imputato aveva già usufruito del beneficio in precedenza; 2) omissione della confisca del coltello sottoposto a sequestro, nonostante la condanna per il reato contravvenzionale concernente le armi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa confisca del coltello e ha disposto direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. Ha altresì annullato con rinvio la decisione relativa alla seconda concessione della sospensione condizionale della pena, perché il Tribunale non ha imposto uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen.; il rinvio è disposto al Tribunale di Oristano in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto (con indicazione che il giudice del rinvio deve individuare ente, tempi e modalità dell'obbligo, mentre il giudice dell'esecuzione verificherà l'adempimento).

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    "La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente"

    La Corte interpreta la norma in senso vincolante: la seconda concessione della sospensione condizionale richiede necessariamente l'imposizione di uno degli obblighi previsti dal primo comma (es. obbligo di non frequentare determinati luoghi, obbligo di cura, prestazioni non retribuite a favore della collettività).

  • art. 4, settimo comma, legge n. 110/1975

    Rilevato in relazione al reato contravvenzionale per arma; la norma è collegata all'obbligo di misure sui materiali e sugli strumenti attinenti alle armi, e la mancata confisca è censurabile quando ricorrono le condizioni previste dalla legge richiamata.

  • art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152

    La confisca degli oggetti attinenti alle armi è obbligatoria per i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, salva esclusione solo in ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato; la Corte ha applicato questa interpretazione per disporre la confisca.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato per chiarire che l'obbligo di confisca permane anche nel caso di estinzione del reato o di proscioglimento per particolare tenuità, salvo i casi espressi dalla giurisprudenza.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di annullare senza rinvio e di disporre direttamente la confisca dell'oggetto sequestrato quando il vizio riguarda l'omessa pronuncia sulla confisca.

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per qualificare la sentenza impugnata come inappellabile, giustificando il rinvio al medesimo Tribunale in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623.

  • art. 623, lett. d), cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di annullamento con rinvio di sentenza inappellabile, il giudice del rinvio sia il medesimo tribunale in diversa composizione (diversa persona fisica).

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta a una stessa persona deve obbligatoriamente essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma; il mancato rispetto di tale prescrizione comporta annullamento e rinvio.
  • La confisca degli strumenti attinenti alle armi è obbligatoria per i reati e le contravvenzioni concernenti le armi salvo casi ben delimitati (assoluzione nel merito o appartenenza dell'arma a terzi estranei); il giudice deve pronunciarla e la Corte può disporla direttamente se omessa.
  • Quando la sentenza impugnata è inappellabile, l'annullamento con rinvio va deciso al medesimo tribunale in diversa persona fisica (art. 623, lett. d)), e il giudice del rinvio deve definire concretamente l'obbligo da imporre (ente, tempi, modalità) se si tratta di sospensione subordinata a prestazioni.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione nella individuazione dell'obbligo da imporre al momento della nuova concessione della sospensione; al giudice dell'esecuzione compete solo la verifica dell'adempimento secondo quanto stabilito in sentenza.
  • La Corte di legittimità può annullare in parte una sentenza senza rinvio e provvedere direttamente (es. confisca) quando l'omissione è di immediata statuizione e la legge consente l'intervento diretto (art. 620 cod. proc. pen.).

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