Cassazione Penale, Sentenza n. 14987/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per cassazione deducendo: (1) errata applicazione della legge penale perché il Tribunale avrebbe riconosciuto il fumus del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché implicita partecipazione ad associazione delittuosa, pur mancando i presupposti oggettivi e soggettivi (associazione sarebbe composta da soli tre elementi, madre e due figli, un unico cliente, attività durata circa due mesi), elementi che a giudizio del ricorrente non dimostrerebbero alcuna organizzazione o concorso; (2) violazione delle norme processuali sui presupposti della custodia cautelare: il ruolo contestato (partecipe) avrebbe un massimo edittale di 5 anni, insufficiente per giustificare la detenzione; l'ordinanza non avrebbe motivato adeguatamente le esigenze cautelari concrete e attuali, insistendo su collegamenti con ambienti criminali non coerenti con la negazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inoltre non sarebbe stata valutata l'interruzione dei fatti al marzo 2018, che rendeva dubbia l'attualità del pericolo; (3) violazione dei criteri di scelta della misura, con motivazione contraddittoria e non convincente.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia, regolarmente depositata dal difensore dopo la scarcerazione del ricorrente (comunicata con nota del 18/2/2022 e allegata ordinanza di rescissione del Tribunale del riesame del 10/2/2022). La Corte ha rilevato la rinuncia e, trattandosi di causa di rinuncia riferibile a causa estranea al ricorrente, ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di cassazione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
L'aggravante relativa alla qualificazione mafiosa/associativa è stata contestata e parzialmente esclusa dal Tribunale del riesame per talune posizioni; il ricorrente contestava la ricostruzione dell'esistenza di un'organizzazione strutturata, sostenendo che gli elementi non erano sufficienti per ricondurre i fatti alla norma.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che tipizza gravi delitti in materia di stupefacenti. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il fumus di reato ai sensi di questa disposizione; il ricorrente invece deduce che i presupposti non ricorrevano, essendo l'attività autolimitata e poco strutturata.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Riferimento a specifiche fattispecie di detenzione/traffico di stupefacenti. Nel ricorso è richiamata la distinzione tra condotte previste dall'art. 73 e l'eventuale applicazione dell'art. 74, per sostenere l'inesistenza di una struttura associativa ampia.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la valutazione della presunzione di pericolosità ai fini cautelari. Il ricorrente sostiene che la presunzione cautelare di cui al comma non opererebbe e che il Tribunale non abbia motivato le esigenze cautelari concrete e attuali.
Massime di principio
- Per contestare un'aggravante associativa (es. art. 416-bis) è necessario dimostrare elementi oggettivi e plurali che rivelino una organizzazione: numero significativo di partecipanti, ruoli distinti, modalità operative e durata/prospettiva di continuazione.
- La misura cautelare richiede una motivazione sulle esigenze concrete e attuali (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). La sola contestazione di collegamenti con ambienti criminali, senza fondamento temporale o probatorio chiaro, può essere insufficiente.
- La gravità massima del reato tecnico-edittale rileva ai fini della valutazione della necessità della custodia, ma non è di per sé automatica; bisogna provare i rischi specifici che giustificano il carcere.
- La mancata attualità dei fatti (es. eventi interrotti anni prima) alleggerisce l'onere motivazionale del giudice e può vanificare la misura cautelare se non provati elementi attuali di pericolo.
- La rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (es. per scarcerazione) produce l'inammissibilità del ricorso; se la causa della rinuncia è estranea al ricorrente, normalmente non segue condanna alle spese.
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