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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14987/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza per cassazione deducendo: (1) errata applicazione della legge penale perché il Tribunale avrebbe riconosciuto il fumus del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché implicita partecipazione ad associazione delittuosa, pur mancando i presupposti oggettivi e soggettivi (associazione sarebbe composta da soli tre elementi, madre e due figli, un unico cliente, attività durata circa due mesi), elementi che a giudizio del ricorrente non dimostrerebbero alcuna organizzazione o concorso; (2) violazione delle norme processuali sui presupposti della custodia cautelare: il ruolo contestato (partecipe) avrebbe un massimo edittale di 5 anni, insufficiente per giustificare la detenzione; l'ordinanza non avrebbe motivato adeguatamente le esigenze cautelari concrete e attuali, insistendo su collegamenti con ambienti criminali non coerenti con la negazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; inoltre non sarebbe stata valutata l'interruzione dei fatti al marzo 2018, che rendeva dubbia l'attualità del pericolo; (3) violazione dei criteri di scelta della misura, con motivazione contraddittoria e non convincente.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia, regolarmente depositata dal difensore dopo la scarcerazione del ricorrente (comunicata con nota del 18/2/2022 e allegata ordinanza di rescissione del Tribunale del riesame del 10/2/2022). La Corte ha rilevato la rinuncia e, trattandosi di causa di rinuncia riferibile a causa estranea al ricorrente, ha escluso la condanna al pagamento delle spese processuali. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (comma 1)

    L'aggravante relativa alla qualificazione mafiosa/associativa è stata contestata e parzialmente esclusa dal Tribunale del riesame per talune posizioni; il ricorrente contestava la ricostruzione dell'esistenza di un'organizzazione strutturata, sostenendo che gli elementi non erano sufficienti per ricondurre i fatti alla norma.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che tipizza gravi delitti in materia di stupefacenti. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il fumus di reato ai sensi di questa disposizione; il ricorrente invece deduce che i presupposti non ricorrevano, essendo l'attività autolimitata e poco strutturata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento a specifiche fattispecie di detenzione/traffico di stupefacenti. Nel ricorso è richiamata la distinzione tra condotte previste dall'art. 73 e l'eventuale applicazione dell'art. 74, per sostenere l'inesistenza di una struttura associativa ampia.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la valutazione della presunzione di pericolosità ai fini cautelari. Il ricorrente sostiene che la presunzione cautelare di cui al comma non opererebbe e che il Tribunale non abbia motivato le esigenze cautelari concrete e attuali.

Massime di principio

  • Per contestare un'aggravante associativa (es. art. 416-bis) è necessario dimostrare elementi oggettivi e plurali che rivelino una organizzazione: numero significativo di partecipanti, ruoli distinti, modalità operative e durata/prospettiva di continuazione.
  • La misura cautelare richiede una motivazione sulle esigenze concrete e attuali (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). La sola contestazione di collegamenti con ambienti criminali, senza fondamento temporale o probatorio chiaro, può essere insufficiente.
  • La gravità massima del reato tecnico-edittale rileva ai fini della valutazione della necessità della custodia, ma non è di per sé automatica; bisogna provare i rischi specifici che giustificano il carcere.
  • La mancata attualità dei fatti (es. eventi interrotti anni prima) alleggerisce l'onere motivazionale del giudice e può vanificare la misura cautelare se non provati elementi attuali di pericolo.
  • La rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (es. per scarcerazione) produce l'inammissibilità del ricorso; se la causa della rinuncia è estranea al ricorrente, normalmente non segue condanna alle spese.

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