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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46825/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva accertato la responsabilità penale di Domenico Nucera per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla valutazione della prova, sostenendo che la decisione avrebbe disatteso i principi sulla prova indiziaria (mancanza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza ai sensi dell'art. 192 c.p.p.), che vi sarebbe stato travisamento della prova e omissione di valutazione del contributo investigativo della difesa. Inoltre lamentava l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Giovanni Nucera), ritenute lacunose e incompatibili con il referto medico, che secondo la difesa era datato due giorni dopo i fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con i motivi concreti della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva motivatamente valutato la credibilità della persona offesa (chiarezza e coerenza del racconto), confortata dalle dichiarazioni di altri testimoni, dal referto medico (con data coincidente con le lesioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa) e dalla dichiarazione dell'imputato che non negava l'incontro con la vittima. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, purché adeguatamente valutate e motivate, costituire prova autonoma. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di lesioni personali; invocata come norma incriminatrice alla base dell'accertamento di responsabilità penale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della prova indiziaria (precisione, gravità e concordanza). La Corte osserva però che le regole tipiche del processo indiziario non si applicano quando la condotta è stata direttamente osservata dalla persona offesa, le cui dichiarazioni possono fondare la responsabilità se la loro attendibilità è adeguatamente motivata.

  • art. 173 t. disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità di enunciare i motivi del ricorso nei limiti necessari per la motivazione; il ricorso è risultato conforme formalmente ma sostanzialmente generico.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (convertito)

    Norma procedurale richiamata in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero e al trattamento del ricorso senza intervento delle parti in determinate fasi temporanee (misure di procedura straordinaria nel periodo pandemico).

  • art. 616 c.p.p. (modificato L. 23/6/2017, n. 103)

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (sent. "Bell'Arte")

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, fondare da sole la decisione di responsabilità; tale valutazione richiede verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, più rigorosa rispetto alla valutazione ordinaria del testimone.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e concrete: non è sufficiente richiamare principi astratti senza indicare quale passaggio motivazionale della decisione impugnata sarebbe affetto da vizio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate con adeguata motivazione sulla credibilità e sull'attendibilità del racconto, possono da sole fondare la condanna; il giudice deve però spiegare perché ritiene attendibile il racconto.
  • Quando si contesta il travisamento della prova o la carenza motivazionale è necessario individuare puntualmente gli elementi di fatto e le ragioni della decisione che si ritengono erronee, indicandone la correlazione con i fatti probatori.
  • I documenti medico-legali (referti) con data coincidente agli eventi costituiscono riscontri importanti: contestarne la data o il contenuto richiede prove documentali precise.
  • Un ricorso infondato o generico può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) in base all'art. 616 c.p.p.

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