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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 2025, notificata in data 26 novembre 2025, con la quale si ordina all’odierno ricorrente di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica del medesimo provvedimento l’immobile di proprietà comunale, come indentificato al catasto, sito in Via -OMISSIS-, s.n.c. in Castellaneta (TA) e lo si avverte che decorso il termine intimato si procederà in via amministrativa e senza ulteriore comunicazione allo sgombero coatto del locale in questione ed alla segnalazione dei medesimi fatti all’Autorità giurisdizionale; - nei limiti dell’interesse, del verbale di sopralluogo della Polizia locale del Comune di Castellaneta prot. n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2025, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025 ed allo stato non conosciuto; - ove occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS-del 29 settembre 2025 a firma del Responsabile dell’Area IV, arch. Pasquale Dalò, richiesto con istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025, allo stato non conosciuta; - ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse, della delibera di Giunta comunale del Comune di Castellaneta, n. -OMISSIS- del 6 agosto 2025; - di ogni atto e/o parere e/o relazione dell’Ufficio Servizi Sociali in merito alla gestione della posizione del Sig. -OMISSIS- e della sua condizione disagio sociale ed abitativo, allo stato richiesto e non conosciuto; - di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale del 2025 con cui è stato ordinato il rilascio e lo sgombero di un immobile di proprietà comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025, con la quale gli è stato ordinato di lasciare libero e vuoto da persone e cose, entro quindici giorni, un immobile comunale sito in Castellaneta, con avvertimento dello sgombero coatto e della segnalazione all’autorità giudiziaria in caso di mancato rilascio. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell’interesse e anche in via eventuale, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del Responsabile dell’Area IV, una delibera della Giunta comunale e gli atti e pareri dei Servizi sociali relativi alla condizione di disagio sociale e abitativo del ricorrente, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. Il ricorso comprendeva una domanda cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a descrivere gli atti impugnati e a rilevare la necessità di acquisire elementi istruttori sulle tempistiche dei lavori di riqualificazione dell’edilizia residenziale comunale richiamati nell’atto contestato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ritenendo necessario acquisire elementi per decidere sulla domanda cautelare, ha ordinato al Comune di Castellaneta di depositare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura del ricorrente, una breve relazione corredata da documentazione sulle tempistiche programmate — inizio, durata e conclusione — dei lavori di riqualificazione dell’edilizia residenziale comunale richiamati nell’ordinanza impugnata. Nelle more dell’adempimento istruttorio, il TAR ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordinanza di sgombero e ha confermato i precedenti decreti cautelari nn. 561 del 13 dicembre 2025 e 5 del 10 gennaio 2026. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 13 aprile 2026. Il giudizio resta quindi pendente, senza una decisione definitiva sulla legittimità dell’ordine di rilascio.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR li richiama quale fondamento dei poteri istruttori esercitati nel giudizio, disponendo l’acquisizione di una relazione e della documentazione comunale necessaria alla decisione cautelare.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Massime di principio

  • Quando gli elementi disponibili non consentono di decidere adeguatamente una domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dell’amministrazione, corredata dalla documentazione di supporto, specificamente individuando l’oggetto dell’accertamento e il termine per il deposito.
  • In pendenza dell’adempimento istruttorio disposto per la decisione cautelare, il giudice può sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato, assicurando così una tutela provvisoria fino alla successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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