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Sentenza

Sentenza n. 1303/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 05/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 5 settembre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, ha soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    secondo il testo: "avverso il silenzio"; "richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a."

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna dell'amministrazione; la sopravvenuta attivazione del procedimento ha reso non più attuale la controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    secondo il testo: "cessazione della materia del contendere"

    È stato applicato, in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a., perché l'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    secondo il testo: "definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata"

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando l'amministrazione provvede dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio e il suo comportamento, valutato insieme alla durata del ritardo, non evidenzia un ingiustificato protrarsi dell'inerzia, le spese di lite possono essere compensate; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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