Cassazione Civile, Sentenza n. 2630/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha richiesto una maggiore imposta di registro per un atto di divisione ereditaria avente ad oggetto azioni. Il ricorrente denuncia: a) la tardività della notifica dell'avviso (notificato il 6 maggio 2014, oltre il termine di 60 giorni dalla registrazione del 4 marzo 2014); b) l'erronea applicazione della normativa tributaria, sostenendo che la divisione costituisce atto costitutivo/traslativo e che l'operazione rientra nella nozione di "negoziazione di azioni" esente da imposizione indiretta ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della direttiva 2008/7/CE, perciò non assoggettabile all'imposta proporzionale prevista dall'art. 3 della tariffa del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sono state confermate le decisioni di merito che avevano ritenuto tempestiva la notifica (tenendo conto della data in cui l'Amministrazione consegnò l'avviso all'ufficio postale) e legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista dall'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. La Corte ha affermato il principio secondo cui la divisione della comunione che assegna ai condividenti azioni corrispondenti alla loro quota ha natura meramente dichiarativa e non integra una "negoziazione" ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a, della direttiva 2008/7/CE; pertanto è imponibile secondo l'art. 3 della tariffa. Proceduralmente la Corte ha inoltre dichiarato inammissibili alcune censure per difetti di articolazione del ricorso e ha ricordato i limiti del sindacato della Cassazione sui fatti (soprattutto nel caso di doppia conforme). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Direttiva 2008/7/CE, art. 5, comma 2, lett. a
"gli Stati membri non assoggettano ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, … la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente"
La Corte ha ritenuto che la disposizione esclude dalla imposizione indiretta le operazioni di negoziazione di azioni, ma ha ritenuto la divisione ereditaria meramente dichiarativa e quindi non riconducibile alla nozione di "negoziazione" esentata dalla direttiva quando le azioni attribuite corrispondono alla quota dei condividenti.
d.P.R. n. 131/1986, art. 3 (tariffa, parte prima)
Prevede l'imposta proporzionale di registro applicabile agli atti che trasferiscono o dichiarano valori; la Corte ha confermato l'applicabilità dell'imposta proporzionale alla divisione senza conguagli avente ad oggetto azioni, essendo questa di natura dichiarativa.
d.P.R. n. 131/1986, art. 34
"La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente"
L'art. 34 conferma la natura dichiarativa della divisione: essa diventa traslativa (e soggetta a diversa tassazione) solo nella parte in cui l'attribuzione eccede la quota spettante (conguagli). Se non vi sono conguagli traslativi, la divisione non è assimilabile a una negoziazione.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Rimarca la 'scissione soggettiva' degli effetti della notificazione: ai fini dei termini di decadenza rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notificazione e non soltanto la successiva conoscenza da parte del destinatario.
art. 149 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla notificazione; la Corte ha esaminato le doglianze ma ha ritenuto inammissibili alcune censure per difetto di specificazione nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e art. 348-ter cod. proc. civ.
Principi processuali richiamati sulla struttura del ricorso per cassazione: i motivi devono essere chiari e ricondotti alle ipotesi tassative dell'art. 360; in caso di 'doppia conforme' il ricorrente deve indicare e dimostrare differenze nelle ragioni di fatto fra primo e secondo grado per non incorrere in inammissibilità.
Direttiva 69/335/CEE (modificata dalla 85/303/CEE)
Citata dalla giurisprudenza come precedente sul punto che la divisione non incide sulla libera circolazione dei capitali e non si pone in contrasto con le discipline comunitarie che tutelano la circolazione dei capitali in presenza di atti meramente dichiarativi.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nella parte dispositiva per gli effetti contributivi/processuali connessi alla condanna alle spese; la Corte dà atto dei presupposti processuali per il relativo versamento.
Massime di principio
- La divisione ereditaria che attribuisce ai condividenti azioni, quote o titoli corrispondenti alla loro quota ha natura dichiarativa e, in assenza di conguagli eccedenti, non integra una negoziazione imponibile ai sensi della direttiva 2008/7/CE.
- Quando la divisione non comporta trasferimenti eccedenti la quota (conguagli), l'imposta di registro applicabile è quella proporzionale prevista dall'art. 3 della tariffa del d.P.R. n. 131/1986.
- Ai fini della tempestività della notificazione degli atti impositivi rileva la data in cui l'Amministrazione ha posto in essere gli atti necessari per la notificazione (es. consegna all'ufficio postale), non solo la data di effettiva ricezione da parte del destinatario.
- Il giudizio di legittimità in Cassazione è limitato nell'accertamento dei fatti: censure sulla data di notifica sono esaminate come accertamenti di fatto dal giudice di merito e, in caso di doppia conforme, la Cassazione li dichiara inammissibili salvo che si dimostrino differenze fattuali tra i due gradi.
- In sede di cassazione le censure devono essere formulate separatamente e chiaramente ricondotte alle specifiche ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; l'articolazione confusa o cumulativa di profili diversi può comportare l'inammissibilità del motivo.
- È consigliabile, in caso di contestazione della notifica, conservare e produrre prova documentale dell'avviso di spedizione e di ogni elemento che dimostri la data in cui l'Amministrazione ha eseguito gli adempimenti di notifica.
- La qualificazione dell'atto (dichiarativo vs traslativo) è determinante per la tassazione: se si prospetta un trasferimento reale di proprietà occorre dimostrare l'esistenza di conguagli o elementi effettivi di trasferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2582/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2585/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2587/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2588/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2589/2024 del 29/01/2024
- Sentenza civile · 29 gen 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 2593/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →