Sentenza n. 458/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1209/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13 novembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 novembre 2024 e notificata al Ministero il 2 dicembre 2024, aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. La sentenza non è stata appellata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. ed è quindi passata in giudicato. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto totalmente inerte. È stata quindi chiesta la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, oltre alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che la mancanza della formula esecutiva non impedisce l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in seguito alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all’art. 475 c.p.c. e all’art. 115 c.p.a. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e la mancata contestazione dell’inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente e a ricorrere, se necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto interno all’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 115 c.p.a.
A seguito della riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro; disciplina inoltre il pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto nella controversia per 500 euro annui.
art. 475 c.p.c.
Come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, non rende più necessaria l’apposizione della formula esecutiva nei termini rilevanti per l’ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e comportante il pagamento di somme da parte di un’amministrazione pubblica, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, l’apposizione della formula esecutiva non è necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio amministrativo di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato.
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche e l’inerzia dell’amministrazione debitrice, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, senza liquidazione di compenso quando l’attività commissariale è svolta nell’ambito delle funzioni istituzionali interne.
- La mancanza di capienza degli appositi capitoli di bilancio non impedisce l’esecuzione di un obbligo pecuniario definitivamente accertato, potendo il commissario ricorrere, nei casi previsti, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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