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Sentenza

Sentenza n. 2866/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto assessoriale di adozione della proposta di Piano paesaggistico degli ambiti della Provincia di Palermo, insieme alle norme di attuazione, cartografie e misure di salvaguardia incidenti sul territorio comunale di Cefalù

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto assessoriale n. 24/GAB del 10 giugno 2026, le norme di attuazione e gli elaborati del Piano paesaggistico nella parte riferita al proprio territorio, nonché gli atti presupposti e connessi. Ha dedotto: (1) violazione delle disposizioni del decreto e degli artt. 143 e 144 d.lgs. 42/2004 per omessa pubblicazione nella G.U.R.S., incompletezza della pubblicità legale e conseguente inefficacia delle misure di salvaguardia; (2) violazione degli artt. 3 e 21-septies l. 241/1990, degli artt. 20 e 24 d.lgs. 82/2005 e dell’art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004, perché il Piano sarebbe stato adottato sulla base di elaborati non ancora giuridicamente esistenti, non definitivi o non regolarmente sottoscritti; (3) violazione delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, del R.D. 1357/1940 e dei principi di partecipazione, trasparenza e leale cooperazione, per difetti istruttori e procedimentali; (4) omessa valutazione delle posizioni e delle osservazioni dell’ente territoriale; (5) contraddittorietà dell’azione regionale, travisamento, lesione dell’affidamento istituzionale e difetto di motivazione rispetto al PRG vigente, approvato con D.D.G. n. 85/2025; (6) contraddittorietà con precedenti atti amministrativi; (7) carenze dell’istruttoria tecnica e cartografica e mancato aggiornamento dello stato dei luoghi; (8) vizio procedimentale e incertezza del regime vincolistico, anche in relazione alla criticità sull’applicabilità dell’art. 37 l.r. 19/2020 segnalata dalla Commissione; (9) irrazionalità, sproporzione e ingiustizia delle norme di attuazione; (10) azzeramento del fabbisogno residenziale decennale già dimensionato; (11) violazione dell’art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004 per difetto di ponderazione e motivazione dell’impatto immediato delle misure di salvaguardia. Nelle more del giudizio la Regione ha annullato in autotutela gli atti impugnati con D.A. n. 43/GAB del 29 settembre 2026, dichiarando che l’intervento era motivato da errori materiali di trascrizione nelle norme di attuazione riguardanti le aree ex ASI e la disciplina degli impianti tecnologici. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; il Comune ha chiesto la condanna della Regione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità, perché l’annullamento in autotutela degli atti impugnati ha integralmente soddisfatto la pretesa del Comune. Ha compensato le spese: l’autotutela è stata disposta per ragioni diverse dai vizi dedotti nel ricorso e concernenti profili che il Tribunale non avrebbe esaminato, mentre gli atti erano il risultato di un’attività istruttoria estremamente complessa. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; nessuna statuizione è stata resa sulla fondatezza dei singoli motivi.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ult. comma, cod. proc. amm., allorché nel corso del giudizio la pretesa di parte ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere;

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il giudizio comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    Considerato che sussistono i requisiti previsti dall’art. 60 cod. proc. amm. per definire la lite con sentenza in forma semplificata, dal momento che sono ormai decorsi i termini, di cui all’art. 60 cit.; il contraddittorio tra le parti risulta incardinato in modo rituale; non sussiste la necessità di svolgere alcuna attività istruttoria ai fini del decidere;

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando siano decorsi i termini previsti, il contraddittorio sia ritualmente instaurato e non occorra ulteriore istruttoria.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio, un provvedimento successivo soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a., senza necessità di decidere nel merito i motivi di illegittimità.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando il soddisfacimento della pretesa derivi da ragioni di autotutela diverse dai vizi dedotti nel ricorso, relative a profili che non sarebbero stati oggetto di esame giudiziale, e quando gli atti impugnati siano il risultato di un’attività istruttoria particolarmente complessa.

Come è indicizzato

IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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