Cassazione Penale, Sentenza n. 9029/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vercelli che, con correzione di errore materiale del dispositivo, ha disposto che la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione debba intendersi convertita in liberazione anticipata/libertà controllata (e comunque in sostituzione della pena detentiva). Il Procuratore ha dedotto la violazione di legge con riferimento all'art. 53 L. 689/1981 sostenendo che quella norma fissava il limite massimo di un anno per l'applicazione della libertà controllata e quindi la conversione non sarebbe stata ammissibile per la pena determinata in continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: alla luce delle norme transitorie (art. 95 D.Lgs. 150/2022 e correlati) le misure gia' disposte ed in esecuzione continuano ad essere regolate dalla disciplina previgente; dunque va fatto riferimento al testo di cui all'art. 53 L. 689/1981 vigente fino al 30/12/2022. Inoltre la norma va letta integralmente: il comma 4 prevedeva che, nei casi di continuazione (art. 81 c.p.), per valutare i limiti di sostituibilità si tiene conto del primo comma solo quanto alla pena relativa al reato più grave, consentendo così la sostituzione anche per le pene applicate in continuazione se la pena del reato più grave era gia' stata sostituita. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 40983/2018 e Sez. 3 n. 35973/2021) e ha confermato la legittimità della correzione e della sostituzione operate dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 53 L. 689/1981
"nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione delle pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave ..."
La norma, applicata nel testo previgente all'abrogazione, non limita automaticamente la sostituzione alla sola pena complessiva se, in caso di continuazione (art. 81 c.p.), la sostituzione è possibile tenendo conto del limite dell'anno solo rispetto alla pena riferita al reato più grave; pertanto se la pena del reato più grave era già stata sostituita, la sostituzione può essere estesa alle pene in continuazione.
art. 95 D.Lgs. 150/2022
Disposizione transitoria che stabilisce che, per le misure già disposte ed in esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma (c.d. Riforma Cartabia), continua ad applicarsi la disciplina previgente; quindi l'abrogazione della libertà controllata non si estende retroattivamente a misure gia' in corso.
art. 97 D.Lgs. 150/2022 (richiamato in materia di esecuzione e conversione)
Richiamato a supporto del principio transitorio: norme della riforma non incidono sulle esecuzioni di provvedimenti gia' adottati; si continua ad applicare la normativa anteriore per i casi in corso.
art. 81 codice penale
Regola la continuazione di reati; ai fini della sostituzione delle pene in casi di continuazione occorre tenere conto della disciplina che consente di considerare il limite previsto per il reato più grave, come previsto dal comma 4 dell'art. 53 L. 689/1981 nel testo previgente.
Sez. U. n. 40983/2018 (Giglia) e Sez. 3 n. 35973/2021 (Zoncada)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che conferma il principio secondo cui, nelle ipotesi di continuazione e di sostituzione delle pene, la valutazione dei limiti per la sostituzione deve essere effettuata attenendosi alla disciplina sostanziale e ai criteri sopra indicati (es. conteggio rispetto al reato più grave). La decisione impugnata si è uniformata a tali orientamenti.
Massime di principio
- L'abrogazione di una sanzione sostitutiva (es. libertà controllata) non ha effetto retroattivo sulle misure già disposte e in esecuzione: per quei casi si applica la disciplina previgente per effetto delle norme transitorie (es. art. 95 D.Lgs. 150/2022).
- In situazioni di continuazione di reati (art. 81 c.p.), i limiti per l'applicazione di una pena sostitutiva vanno valutati con riferimento alla disciplina integrale previgente e tenendo conto, secondo il comma 4 dell'art. 53 L. 689/1981, dei limiti solo rispetto alla pena del reato più grave; quindi la sostituzione può essere estesa anche alle pene in continuazione se il requisito sussiste per il reato principale.
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo di un provvedimento di esecuzione è ammissibile e, se conforme alla legge e ai principi interpretativi consolidati, difficilmente è annullabile: il gravame deve dimostrare una violazione effettiva di legge.
- Nel valutare la legittimità di una sostituzione di pena in casi complessi (abrogazione recente, continuazione), occorre controllare: a) se la misura era stata già disposta o è in esecuzione alla data di entrata in vigore della riforma; b) quale testo normativo risulta applicabile per effetto delle norme transitorie; c) la giurisprudenza consolidata su continuazione e sostituzioni.
- Se la pena relativa al reato più grave è già stata sostituita legittimamente, il giudice dell'esecuzione può, conformemente a orientamenti di legittimità, disporre la sostituzione anche per le pene applicate in continuazione.
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