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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15762/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, tra l'altro, del reato di ricettazione connesso all'utilizzo di un ciclomotore di provenienza illecita nell'ambito di una rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per ricettazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p. e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già prospettate in appello e già disattese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano apparenti e privi della necessaria specificità, in quanto non formulavano una critica argomentata alla sentenza impugnata ma si limitavano a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito. Nel merito, ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo sulla ricettazione, osservando che la motivazione di merito era logica e congrua nel valorizzare la partecipazione piena, strutturata e programmata dell'imputato alla rapina, circostanza da cui desumere la consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore. È stato parimenti ritenuto infondato il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, perché la doglianza sulla recidiva era solo nominalmente inserita e comunque non pertinente, mentre il diniego delle attenuanti richieste era stato adeguatamente motivato sulla base della modalità della condotta e degli effetti dannosi arrecati al personale della filiale postale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato al contrasto del ragionamento decisorio con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza poter tradursi in una rivalutazione del merito o delle acquisizioni processuali.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di pena, ma la Corte rileva che la doglianza sulla recidiva è soltanto nominale e non sviluppata, anche perché l'aggravante non era stata contestata.

  • art. 114 c.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere una minore rilevanza del contributo partecipativo, ma la Corte ritiene la censura priva di specificità rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Invocato dal ricorrente per il riconoscimento della circostanza attenuante; il diniego è stato ritenuto congruamente motivato in base alle modalità della condotta e ai danni arrecati.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo sulla tenuta logica del percorso argomentativo, non potendo la Corte di cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare, senza una critica argomentata specifica, motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata.
  • La consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere logicamente desunta dal ruolo pieno, strutturato e programmato svolto dall'imputato nella commissione del reato principale, se tale ruolo rende inverosimile l'ignoranza sull'origine del bene impiegato.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto di specificità, non superano il vaglio di ammissibilità.
  • La mera indicazione formale di una recidiva nel motivo di ricorso, in assenza di una concreta contestazione della relativa aggravante, non integra una censura utile e può essere trattata come un refuso o comunque come doglianza non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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